Cassazione Penale, Sentenza n. 26528/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fiorillo ha chiesto l'indennizzo per ingiusta detenzione subita dal 4/8/2015 al 4/9/2015, originata da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma per il reato in concorso (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990) relativo all'acquisto di 1 kg di cocaina con il socio Ceccaroni tramite Coniglio. Il procedimento penale si è poi concluso con il non luogo a procedere per Fiorillo (GUP 18/05/2018, irrevocabile il 6/3/2019). Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo sussistente "colpa grave" ostativa all'indennizzo, fondandosi su contatti con coimputati e su intercettazioni caratterizzate da linguaggio criptico e riferimenti a "autovetture" (presunte cessioni/compensi) che non risultavano chiaramente giustificati da Fiorillo. Fiorillo ha impugnato l'ordinanza sostenendo errore di applicazione dell'art. 314 c.p.p., attribuzione di brani di intercettazione non riconducibili a lui, e motivazione contraddittoria e selettiva del giudice della riparazione; ha altresì prodotto documentazione e dichiarazioni per chiarire l'equivoco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione valuta "ex ante" se la condotta dell'indagato abbia creato la falsa apparenza di responsabilità penale e può considerare il materiale processuale per accertare l'esistenza di cause ostative all'indennizzo, purché non affermi come provati fatti che il giudice della cognizione non abbia ritenuto provati. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le conclusioni del giudice della riparazione: persistenza di contatti con Ceccaroni e Coniglio, intercettazioni con linguaggio convenzionale/criptico riguardante veicoli (es. "Smart Brabus", "Audi Q5", "BMW X6") senza prova della vendita o della cessione, e mancanza di spiegazioni documentali convincenti sulla natura delle transazioni. Ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali che considerano rilevante, ai fini della colpa grave, l'uso di linguaggio in codice o frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in reati. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata in relazione al concetto di "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta se la condotta dell'interessato abbia concorso a dare causa all'adozione della misura, anche se poi il fatto è risultato non commesso.
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per indicare la contestazione di concorso di persone nel reato; nel caso era parte della imputazione originaria che ha portato alla custodia cautelare, poi sfociata in non luogo a procedere per Fiorillo.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del testo unico stupefacenti richiamata quale titolo di accusa (possesso/acquisto di sostanze stupefacenti) alla base della misura cautelare che ha determinato la detenzione per la quale è stata chiesta la riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta "ex ante" se la condotta dell'interessato abbia effettivamente creato una falsa apparenza di colpevolezza, distinta dalla valutazione di responsabilità penale del giudice del merito.
- La sussistenza della "colpa grave" può essere desunta da comportamenti extraprocessuali (es. frequentazioni ambigue) o processuali (es. omissione di alibi, auto-incriminazione) non eliminati dal giudice penale.
- Intercettazioni con linguaggio criptico o convenzionale possono costituire indice di colpa grave se non vengono adeguatamente spiegate dall'interessato con prove o chiarimenti logici e documentali.
- Il giudice della riparazione non può invece ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia espressamente escluso o non abbia ritenuto provati; la valutazione resta però autonoma e ampia nella verifica delle condizioni per l'indennizzo.
- Frequentazioni o rapporti d'affari con persone coinvolte nel medesimo procedimento possono aggravare la posizione dell'istante se appaiono logicamente compatibili con un'adesione o contiguità all'attività illecita altrui, salvo spiegazioni credibili e documentate.
- Per massimizzare le possibilità di ottenere la riparazione, l'interessato deve fornire fin da subito chiarimenti coerenti e prove documentali che smentiscano la valenza indiziaria di contatti e conversazioni intercettate.
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