Sentenza n. 15348/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di attribuzione dell’assegno di lungo servizio all’estero per l’incarico di ufficiale di scambio presso il British Army Land Warfare Centre
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso il COMFORDOT e assegnato dal 25 luglio 2022 quale ufficiale di scambio al British Army Land Warfare Centre in Warminster, ha impugnato il diniego dell’assegno di lungo servizio all’estero previsto dall’art. 1808 d.lgs. 66/2010. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1808, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento. Ha sostenuto che l’incarico, formalmente conferito per sei mesi, fosse in realtà sin dall’origine annuale e fosse stato artificiosamente frazionato in due periodi semestrali per escludere il trattamento economico. Ha inoltre richiamato la finalità dell’assegno, destinato a compensare gli oneri del servizio all’estero, e la documentazione di viaggio che indicava una permanenza di circa 360 giorni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 1808 d.lgs. 66/2010 subordini l’assegno, tra l’altro, a una destinazione all’estero per un periodo superiore a sei mesi. L’atto di designazione indicava invece un mandato di sei mesi, estendibile fino a un anno, e precisava che gli oneri sarebbero stati corrisposti ai sensi dell’art. 1807. L’estensione non era automatica: richiedeva il nulla osta del COMFORDOT all’esito di un’istruttoria e dipendeva anche dal mancato esercizio della facoltà del comando britannico di chiedere il rientro durante il semestre di prova. La previsione annuale contenuta nel Memorandum of Understanding e l’indicazione cautelativa di circa 360 giorni nei documenti di viaggio non dimostravano quindi una durata annuale originaria dell’incarico. Non essendo superato il limite semestrale richiesto, il diniego è legittimo; le spese sono state compensate per la natura e complessità della fattispecie. La precedente domanda cautelare era stata respinta.
Norme richiamate
art. 1808 d.lgs. 66/2010
Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’assegno di lungo servizio, disciplinato dall’art. 1808 del d.lgs. n. 66/2010, deve essere riconosciuto “al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ((...)) presso enti, comandi od organismi internazionali, ((ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,)) dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno […]”.
L’assegno spetta solo quando ricorrono le condizioni puntualmente stabilite dalla disposizione, compreso il servizio all’estero per un periodo superiore a sei mesi. Un incarico conferito per sei mesi, la cui estensione è eventuale e subordinata a ulteriori verifiche e assensi, non soddisfa tale requisito per il solo fatto che possa successivamente essere prolungato.
art. 1807 d.lgs. 66/2010
Fin dal conferimento dell’incarico, pertanto, l’Amministrazione ha reso noto all’interessato sia la sua durata (inferiore al limite posto per il riconoscimento del trattamento di cui all’art. 1808 del d.lgs. n. 66/2010), sia il trattamento economico che gli sarebbe stato corrisposto consentendogli, eventualmente, di ricorrere avverso tali atti per sostenere la tesi, come fatto nell’odierno giudizio, per la quale l’incarico, in realtà, avrebbe avuto ab origine durata annuale (con conseguente superamento del limite semestrale richiesto per l’erogazione dell’assegno in esame), per quanto artificiosamente frazionato dall’Amministrazione.
L’atto di conferimento dell’incarico aveva indicato che gli oneri di missione sarebbero stati sostenuti ai sensi dell’art. 1807 e aveva reso conoscibili sin dall’origine durata e trattamento economico. Il giudice non ne ricava un autonomo principio interpretativo della disciplina dell’art. 1807, ma lo considera rilevante per escludere che il successivo prolungamento fosse già certo e per valutare la tesi del frazionamento artificioso.
Massime di principio
- L’assegno di lungo servizio all’estero previsto dall’art. 1808 d.lgs. 66/2010 richiede che la destinazione sia per un periodo superiore a sei mesi; il requisito non è soddisfatto quando il mandato iniziale è semestrale e il prolungamento costituisce una possibilità subordinata a ulteriori assensi o verifiche.
- La previsione di una durata annuale in un accordo relativo alla posizione presso l’organismo ospitante o l’indicazione di una permanenza più lunga nei documenti di viaggio non dimostrano, da sole, che l’incarico amministrativamente conferito avesse sin dall’origine durata superiore a sei mesi, se l’estensione dipende da una successiva decisione e da condizioni non automatiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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