Cassazione Penale, Sentenza n. 33828/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della data di cessazione della pena e dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 e 649 c.p.p. La difesa ha sostenuto, da un lato, che il provvedimento di cumulo avrebbe computato due volte la pena relativa a una precedente sentenza, determinando una duplicazione di quattro anni di reclusione e un conseguente erroneo calcolo del fine pena; dall'altro, che il successivo provvedimento di cumulo e il riconoscimento della continuazione contenuto in una delle sentenze costituivano elementi nuovi, tali da superare la preclusione derivante da una precedente decisione sull'unitarietà del disegno criminoso. Ha quindi chiesto lo scorporo della pena già considerata nell'ambito della continuazione e la rideterminazione della pena complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla dedotta duplicazione della pena, ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato i diversi provvedimenti di cumulo succedutisi fino all'aggiornamento del 10 giugno 2025, escludendo espressamente qualsiasi duplicazione. Il ricorrente si era limitato a contrapporre una diversa ricostruzione, senza indicare in modo specifico gli elementi del calcolo asseritamente contraddittori o erronei, in violazione del principio di specificità del ricorso. Quanto alla continuazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, poiché il nuovo provvedimento di cumulo incideva soltanto sulla determinazione della pena e non costituiva elemento di novità rispetto al medesimo presupposto sostanziale già esaminato, ossia l'asserita unitarietà del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva presuppone la valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso e può essere nuovamente esaminata solo in presenza di elementi di novità.
art. 649 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla preclusione derivante dal ne bis in idem.
art. 666, comma 2, c.p.p.
L'elemento di novità idoneo a superare la preclusione esecutiva può riguardare sia il petitum sia la causa petendi, anche in relazione a questioni rilevabili d'ufficio, e deve essere valutato rebus sic stantibus.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il principio del ne bis in idem non preclude in assoluto ogni ulteriore istanza, ma opera allo stato degli atti: la preclusione può essere superata soltanto da nuove circostanze di fatto, successive o anteriormente non conosciute, oppure da nuove questioni di diritto che incidano sul presupposto già valutato.
- Un nuovo provvedimento di cumulo, concernente esclusivamente la determinazione della pena, non costituisce di per sé elemento di novità idoneo a consentire una nuova richiesta di applicazione della continuazione fondata sul medesimo presupposto sostanziale dell'unitarietà del disegno criminoso.
- La deduzione di un errore nel calcolo della pena deve indicare specificamente le operazioni, i dati e le contraddizioni che si assumono erronei; il mero richiamo generico a una duplicazione della pena, contrapposto alla ricostruzione del giudice dell'esecuzione, non soddisfa il principio di specificità del ricorso per cassazione.
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