Sentenza n. 97/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del Provvedimento di Diniego del Comune di Grosso (TO), prot. n. 1503, datato 7 giugno 2023, pervenuto ai ricorrenti in data 14 giugno 2023, con riferimento ad Istanza dei medesimi ricorrenti 9.5.2023 di declaratoria di decadenza ed inefficacia del Piano Esecutivo Convenzionato Industriale approvato con D.C.C. n. 11 del 28.03.2003 e della pedissequa convenzione edilizia stipulata con atto rogito Notaio Dott. Natale Nardello in data 21 aprile 2004 rep. 48589 racc. 16479 come pure altresì, per quanto di ragione e competenza, accertamento e declaratoria dell'intervenuta decadenza ed inefficacia, ex lege ed ex contractu, a far data dal 21 aprile 2017, del Piano Esecutivo Convenzionato Industriale approvato con D.C.C. n. 11 del 28.03.2003 e della pedissequa convenzione edilizia stipulata in data 21 aprile 2004 rep. 48589 racc. 16479, con tutti i conseguenti effetti di legge nonché per l'effetto condanna del Comune di Grosso (TO) alla retrocessione e restituzione, ex artt. 2033 e 2041 c.c., ai soggetti proponenti il detto P.E.C., segnatamente ai ricorrenti per quanto di competenza, delle aree ed immobili già ceduti gratuitamente dai ricorrenti stessi il 21 aprile 2004 al Comune di Grosso (TO) ex Capo I art. 2, art. 6 ed art. 8, nonché Capo II art. 1 convenzione edilizia citata, ai sensi dell'art. 51 n. 1 L.R. n. 56/1977 nonché altresì, per l'effetto, statuizione e declaratoria di svincolo definitivo delle garanzie fideiussorie già accese nel 2004 dai soggetti proponenti il P.E.C., fideiussioni di cui all'artt. 11 della citata convenzione edilizia, segnatamente e per quanto di competenza dei ricorrenti, per la pronuncia di svincolo definitivo della polizza fideiussoria 11.3.2004 n. 0267.0723190.47 (ora n. 1/39687/96/746326464) Fondiaria Sai S.p.A. – agenzia di Ciriè nonché per l'effetto, ancora, condanna della Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in solido con il Comune di Grosso (TO), anche a titolo di risarcimento del danno, oltre che precipuamente ex artt. 2033 e 2041 c.c., alla restituzione-refusione in capo ai ricorrenti delle somme da questi versate alla predetta compagnia assicuratrice successivamente alla maturata decadenza legale e contrattuale del menzionato P.E.C. e della relativa convenzione edilizia, in data 21 aprile 2017, ossia per la condanna dei predetti soggetti alla restituzione-refusione in capo ai ricorrenti della somma complessiva di euro 9.035,94, corrispondente al totale dei premi indebitamente corrisposti a detta compagnia garante negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, post maturata decadenza del citato P.E.C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale dell'istanza diretta a ottenere la declaratoria di decadenza e inefficacia di un piano esecutivo convenzionato industriale e della relativa convenzione edilizia, nonché la retrocessione delle aree cedute, lo svincolo delle fideiussioni e la restituzione dei premi assicurativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale sostenendo che il piano esecutivo convenzionato e la relativa convenzione edilizia, stipulata nel 2004 per la realizzazione di edifici produttivi e opere di urbanizzazione, fossero divenuti inefficaci per decorso del termine decennale, prorogato a tredici anni dalla proroga legale, con scadenza il 21 aprile 2017. Hanno dedotto la violazione degli artt. 12 della convenzione, 28, 16, comma 5, e 17 della legge n. 1150/1942, nonché dell'art. 10, comma 4-bis, del d.l. n. 76/2020, l'erronea interpretazione della disciplina dei piani attuativi, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l'irrazionalità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa. In conseguenza della ritenuta decadenza, hanno chiesto la retrocessione delle aree cedute gratuitamente al Comune, la restituzione delle somme versate a titolo di garanzia e lo svincolo delle fideiussioni. Hanno inoltre chiesto la restituzione dei premi corrisposti alla compagnia assicurativa dopo il 2017, invocando gli artt. 2033, 2041 e 2043 c.c. e l'art. 51, n. 1, della l.r. Piemonte n. 56/1977. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., il difetto di motivazione, il travisamento, l'illogicità, la violazione del legittimo affidamento e dei doveri di buona fede, imparzialità, buon andamento, efficacia, economicità e ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Esaminati congiuntamente i primi due motivi, ha affermato che la scadenza del termine decennale, anche se prorogato, incide sulla disciplina urbanistica del piano e sui termini di attuazione, ma non determina il venir meno delle obbligazioni convenzionali assunte dai soggetti attuatori. Tali obbligazioni, comprese quelle relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, agli oneri e alle garanzie fideiussorie, restano efficaci e possono essere fatte valere dal Comune anche dopo la scadenza del termine, mediante richiesta di adempimento, escussione delle garanzie ed eventuale realizzazione delle opere a spese dei proponenti. Non sussiste pertanto alcun indebito oggettivo, carenza di causa sopravvenuta o fondamento per la retrocessione automatica delle aree cedute al Comune, né per lo svincolo delle fideiussioni o la restituzione dei premi assicurativi. Il mancato esercizio dei diritti edificatori per autonoma scelta dei privati non costituisce, in assenza di circostanze sopravvenute rilevanti, causa di risoluzione o revisione della convenzione. Il terzo motivo è stato respinto perché fondato sul medesimo presupposto erroneo della decadenza automatica: il diniego comunale è stato ritenuto legittimo e sufficientemente motivato, anche in relazione alla persistente debenza degli oneri e delle altre prestazioni convenzionali, indipendentemente dal permesso di costruire rilasciato a un altro proponente. Il TAR ha precisato che i privati possono chiedere la rinegoziazione della convenzione in presenza di sopravvenienze rilevanti, nel rispetto della buona fede e della correttezza, ma non possono unilateralmente sottrarsi agli obblighi assunti. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 12 della convenzione edilizia
La clausola convenzionale relativa alla durata non determina, alla scadenza, l'estinzione delle obbligazioni convenzionali relative alle opere di urbanizzazione, agli oneri e alle garanzie.
art. 28 l. 1150/1942
La disciplina dei piani di lottizzazione è applicabile ai piani esecutivi convenzionati e concorre a definire il regime della loro durata e degli effetti successivi alla scadenza.
art. 16, comma 5, l. 1150/1942
Il termine massimo decennale riguarda l'attuazione del piano e consente al Comune di riesercitare il potere di pianificazione; non estingue le obbligazioni derivanti dalla convenzione attuativa.
art. 17, comma 1, l. 1150/1942
La perdita di efficacia del piano per la parte non attuata opera sul piano della disciplina urbanistica, senza travolgere le obbligazioni convenzionali già assunte.
art. 30, comma 3-bis, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
La proroga legale ha esteso il termine di validità considerato nella controversia, ma non ha modificato il principio di ultrattività delle obbligazioni convenzionali.
art. 10, comma 4-bis, d.l. 76/2020
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma non conduce alla decadenza automatica né alla restituzione delle prestazioni convenzionali nel caso esaminato.
art. 11, comma 2, l. 241/1990
Le modifiche agli accordi amministrativi richiedono la forma scritta; una diversa disciplina della durata delle obbligazioni non può essere desunta informalmente.
art. 11, comma 4, l. 241/1990
Il Comune può recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, secondo la disciplina degli accordi amministrativi.
art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto si applica anche alle convenzioni urbanistiche e impedisce al privato di sottrarsi unilateralmente agli impegni assunti in assenza di sopravvenienze rilevanti.
artt. 2033 e 2041 c.c.
Non sono applicabili per ottenere la restituzione delle aree, delle garanzie o dei premi assicurativi, poiché le prestazioni conservano una valida causa nella convenzione.
art. 51, n. 1, l.r. Piemonte n. 56/1977
La norma è stata invocata per la retrocessione delle aree, ma non fonda alcun meccanismo automatico di ritrasferimento alla scadenza della convenzione.
Massime di principio
- La scadenza del termine decennale di efficacia di un piano attuativo o di un piano esecutivo convenzionato incide sulla disciplina urbanistica e sulla possibilità di attuare il piano nei termini, ma non estingue, di per sé, le obbligazioni derivanti dalla convenzione urbanistica, che restano efficaci e vincolanti anche oltre la scadenza.
- Le obbligazioni relative alla cessione di aree, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al pagamento degli oneri e alla prestazione di garanzie fideiussorie conservano la propria causa nella convenzione urbanistica e possono essere fatte valere dal Comune anche dopo la scadenza del termine di attuazione.
- La scadenza di una convenzione urbanistica non determina automaticamente la risoluzione dell'accordo, la retrocessione dei beni ceduti al Comune, lo svincolo delle garanzie o la ripetizione delle prestazioni eseguite, in assenza di una specifica previsione legale o pattizia e di circostanze sopravvenute idonee a giustificare la revisione o la risoluzione.
- Il privato che scelga autonomamente di non utilizzare i diritti edificatori previsti dalla convenzione non può, per ciò solo, sottrarsi agli obblighi convenzionali assunti, dovendo eventualmente chiedere la rinegoziazione dell'accordo in presenza di sopravvenienze rilevanti e nel rispetto della buona fede.
- La rinegoziazione o la modifica di una convenzione urbanistica richiede una previsione scritta; l'amministrazione, a fronte di un'istanza motivata da circostanze sopravvenute, deve esaminarla e motivare la propria determinazione secondo ragionevolezza e proporzionalità.
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