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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2418/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale, con effetto ex tunc. Il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. e censura l'apparente motivazione circa la decorrenza retroattiva della revoca, sostenendo che la decisione si è fondata esclusivamente su un episodio (intervento dei Carabinieri dell'08/06/2024) senza considerare la condotta complessiva durante la prova e che le reiterate assenze dal lavoro erano giustificate da certificati medici prodotti in copia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha revocato l'affidamento con efficacia retroattiva in ragione della gravità dei comportamenti (lite familiare con stato di alterazione, tentativo di portare con sé la figlia minore, successiva denuncia per danneggiamento aggravato di un'ambulanza, interruzione di pubblico servizio e minacce al personale sanitario) e delle ulteriori criticità (interruzione dei rapporti con l'UEPE, assenze dal lavoro). La Corte ha escluso che i certificati medici prodotti in sede di cassazione possano ribaltare la valutazione compiuta dal Tribunale, già diffidato il ricorrente a rispettare le prescrizioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, ordinamento penitenziario

    art. 47 comma 11 ord. pen.

    L'affidamento in prova è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova; anche una singola condotta particolarmente grave può far venir meno la prognosi favorevole e giustificare la revoca, senza necessità di attendere il giudicato penale.

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di cassazione invocati dal ricorrente: inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto e motivazione apparente. La Corte ha ritenuto che tali censure non dimostrano un errore di diritto o una motivazione priva dei requisiti minimi, ma piuttosto tentano una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche sulla base di una singola condotta grave, se dalla stessa emerge la sopravvenuta incompatibilità con la prosecuzione della misura e la perdita della prognosi favorevole.
  • La valutazione del Tribunale di Sorveglianza sull'atteggiamento complessivo del soggetto e sulla gravità delle condotte è riservata al merito: la Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione fattuale se la motivazione di merito è logica e coerente.
  • Documentazione clinica (certificati medici) può giustificare assenze o comportamenti ma non è automaticamente risolutiva se esistono altre trasgressioni rilevanti (interruzione dei rapporti con l'UEPE, diffide formali, reati commessi durante la misura).
  • Il rispetto delle prescrizioni imposte dall'ufficio di sorveglianza e il mantenimento dei rapporti con l'UEPE sono elementi essenziali per la prosecuzione dell'affidamento; la loro interruzione aggrava il quadro e può legittimare la revoca.
  • Per impugnare con successo una revoca occorre dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente priva dei requisiti minimi (contraddittoria, illogica o incomprensibile), non limitarsi a chiedere una riconsiderazione dei fatti.

Testo integrale

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