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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27049/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla vicenda previdenziale di un avvocato, già iscritto alla Cassa forense e in precedenza titolare di periodi contributivi presso INPS, che aveva ottenuto in giudicato l’accertamento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e la conseguente condanna dell’INPS al versamento dei contributi alla Cassa. Successivamente il professionista aveva agito per ottenere la corresponsione della pensione di anzianità e, in alternativa o comunque in via cumulativa, il risarcimento dei danni commisurato ai ratei di pensione non percepiti. Il Tribunale aveva ritenuto responsabile la Cassa forense per la mancata costituzione della pensione e aveva rigettato la domanda di manleva verso INPS; la Corte d’appello aveva confermato. La Cassa ricorre per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, perché meramente aderente alla sentenza di primo grado e priva di risposta effettiva ai motivi di gravame; 2) violazione delle norme sulla pensione di anzianità e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi, sostenendo che il diritto alla pensione è subordinato alla cancellazione dall’albo e che, in materia di ricongiunzione, gli obblighi procedurali non erano stati correttamente assolti, sicché non poteva imputarsi inadempimento alla Cassa; 3) violazione delle norme sul danno e sul riparto dell’onere della prova, lamentando che il professionista avesse continuato a esercitare l’attività forense percependo reddito e che quindi il preteso danno fosse inesistente o comunque sovrastimato, con indebita duplicazione tra reddito professionale e pensione. L’INPS e il professionista resistono con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello non fosse apparente ma, pur stringata, risultasse intellegibile, critica rispetto alla decisione di primo grado e capace di dare conto del rigetto dei motivi di gravame. Ha invece accolto il secondo motivo, nei limiti decisivi dell’an debeatur: ha ritenuto che la Corte territoriale abbia erroneamente configurato un inadempimento risarcibile della Cassa senza considerare correttamente la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi e, soprattutto, senza verificare l’esistenza di un danno effettivo e giuridicamente rilevante. La Cassazione ha osservato che il diritto alla pensione di anzianità per l’avvocato presuppone la cancellazione dall’albo e la cessazione dell’attività, sicché chi continua a esercitare la professione non può pretendere un risarcimento parametrato ai ratei pensionistici non maturati per propria scelta. Ha inoltre rilevato che la pretesa risarcitoria avrebbe indebitamente consentito di cumulare reddito da attività professionale e pensione incompatibile con tale attività. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. In applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, respingendo la domanda risarcitoria proposta dal professionista nei confronti della Cassa forense.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio e i tempi di deposito dell’ordinanza

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    richiamato come parametro della denuncia di nullità per motivazione apparente

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alle nullità processuali dedotte

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato in relazione alle nullità processuali dedotte

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del secondo e del terzo motivo per violazione di legge

  • art. 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576

    la corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali

  • art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 45

    disciplina gli adempimenti per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti e i trasferimenti tra gestioni

  • art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 45

    le norme sulla determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione sono quelle vigenti nella gestione accentrante

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la censura sull’inadempimento della Cassa

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la censura sul danno risarcibile e sulla sua quantificazione

  • art. 1225 c.c.

    richiamato nella censura sulla prevedibilità/conseguenza del danno

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il dovere del danneggiato di contenere il danno; la Corte valorizza il fatto che il professionista abbia continuato a lavorare scegliendo di non cessare l’attività

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla liquidazione del pregiudizio

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla responsabilità aquiliana

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova del danno e dei suoi presupposti

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 73 del 1992, Corte costituzionale

    richiamata per affermare che la cancellazione dall’albo è condizione inerente alla ratio della pensione di anzianità

  • art. 362 del 1997, Corte costituzionale

    richiamata per affermare che la cessazione dell’attività è una scelta libera e presupposto della pensione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale

  • legge 30 dicembre 1991, n. 412

    richiamata in relazione agli accessori spettanti sulle somme riconosciute in primo grado

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non è nulla se il giudice d’appello fa proprie le ragioni della sentenza di primo grado dopo aver esaminato criticamente i motivi di gravame e se il percorso argomentativo resta chiaro e intellegibile.
  • In una domanda risarcitoria fondata sul mancato riconoscimento di una prestazione previdenziale, non basta dimostrare che un ente sia tenuto, in astratto, a erogare la prestazione: occorre accertare un comportamento antigiuridico imputabile a quel soggetto e la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del danno.
  • Quando la prestazione previdenziale è subordinata a una condizione legale essenziale, come la cancellazione dall’albo e la cessazione dell’attività, chi non adempie a tale condizione per libera scelta non può pretendere un risarcimento parametrato alla prestazione non conseguita.
  • Il danno risarcibile non può tradursi in una locupletazione indebita mediante cumulo tra reddito da prosecuzione dell’attività professionale e importo equivalente alla pensione incompatibile con quella stessa attività.
  • La disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti impone specifici adempimenti tra gestioni e non consente di imputare automaticamente l’inadempimento alla gestione accentrante senza verificare l’effettiva violazione degli obblighi procedurali previsti dalla legge.
  • Se manca il presupposto dell’an debeatur, il giudice di legittimità può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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