Cassazione Civile, Ordinanza n. 05155/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di una dipendente addetta alla Cancelleria Centrale della Corte d'Appello Penale di Torino, che sosteneva di avere svolto, in forza di un ordine di servizio del 19 aprile 2010, mansioni riconducibili a un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente posseduto. In particolare, chiedeva il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate assumendo che le attività effettivamente svolte integrassero le funzioni proprie dell'Area Funzionale 3, posizione economica F2, profilo di Funzionario Giudiziario, anziché quelle dell'Area Funzionale 2, posizione economica F3, profilo di Assistente Giudiziario. La Corte d'Appello aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l'attività svolta non presentasse il contenuto specialistico delle mansioni del profilo rivendicato, perché la funzione di accertare quale fosse il reato oggetto di appello costituiva, in sostanza, analisi giuridica dei fascicoli e rimaneva riconducibile al magistrato; pertanto, le attività della ricorrente sarebbero state mere mansioni di assistenza al magistrato, coerenti con l'inquadramento posseduto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell'Allegato A del CCNI del 29.7.2010, per errata interpretazione delle declaratorie contrattuali e del giudizio trifasico sul superiore inquadramento; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserita manipolazione delle deposizioni testimoniali, in particolare di quella del giudice delegato all'assegnazione dei fascicoli; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo la censura sulla lettura parziale della testimonianza; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c., in via subordinata, per mancata compensazione delle spese nonostante la prospettata sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non aveva ignorato o manipolato i fatti istruttori, ma li aveva valutati correttamente nel senso che le attività svolte dalla dipendente restavano di assistenza al magistrato e non integravano il contenuto specialistico del profilo superiore rivendicato, essendo la funzione sostanziale rimessa al magistrato. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la valutazione delle ragioni per compensare le spese ex art. 92 c.p.c. appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che aveva legittimamente applicato il criterio della soccombenza. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva disporre la rinnovazione della notifica, benché effettuata irritualmente all'Avvocatura Distrettuale e non a quella Generale dello Stato, e ha disposto solo l'assenza di statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato. È stato dato atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato quale parametro per valutare il diritto al superiore inquadramento e la corretta ricostruzione delle mansioni effettivamente svolte rispetto a quelle formalmente assegnate.
Allegato A del CCNI per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia 29.7.2010
Utilizzato per interpretare le declaratorie contrattuali dei profili professionali e verificare se le mansioni svolte integrassero o meno il profilo superiore rivendicato.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare l'asserita manipolazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.
art. 92 c.p.c.
La valutazione delle ulteriori ragioni per compensare le spese è stata ritenuta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può privilegiare il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma mirano soltanto a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove.
- In materia di superiore inquadramento del pubblico dipendente, la verifica richiede di confrontare le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie contrattuali, ma non può fondarsi su attività meramente ausiliarie o di assistenza se il contenuto specialistico e la responsabilità della funzione restano in capo ad altro soggetto.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, se il giudice di merito ha comunque esaminato le prove e le ha apprezzate secondo un coerente percorso argomentativo.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, ripropone in realtà una critica alla valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge o di motivazione nei casi consentiti.
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