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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30219/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva affidato in appalto la realizzazione di alcuni box auto e di un locale commerciale, con designazione di un architetto quale direttore dei lavori. Dedotto il ritardo nell'esecuzione e il mancato completamento delle opere, la committente aveva chiesto la risoluzione dei rapporti, la condanna dell'appaltatrice alla penale e la restituzione delle somme versate, nonché il coinvolgimento del direttore dei lavori per la responsabilità connessa. In primo grado le domande erano state accolte solo parzialmente, con reciproche condanne restitutorie e di pagamento. In appello la società otteneva solo una parziale riforma sulla quantificazione della somma da restituire dall'appaltatrice, mentre venivano confermate le statuizioni di rigetto nei confronti del direttore dei lavori e della compagnia assicuratrice, con condanna della società alle spese in loro favore. In cassazione la società deduceva quattro motivi: (1) violazione del d.m. n. 55/2014 sul valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese, sostenendo che il valore da prendere a base per la posizione del direttore dei lavori e dell'assicurazione fosse molto più basso; (2) violazione del d.m. n. 55/2014 per avere liquidato tutte le fasi del giudizio di appello, nonostante l'attività difensiva si fosse limitata alla sola costituzione e non vi fosse stata istruttoria; (3) violazione del principio di soccombenza e del d.m. n. 55/2014 in relazione alle spese di primo grado, ritenute erroneamente quantificate anche per effetto della parziale soccombenza dell'appaltatrice; (4) violazione degli artt. 91 e 106 c.p.c. e del principio di soccombenza, assumendo che la condanna alle spese in favore dell'assicurazione fosse illegittima perché la domanda dell'attrice non era stata proposta nei suoi confronti e perché il primo giudice aveva disposto compensazioni tra assicuratrice e assicurata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente ricostruito la vicenda della rinuncia parziale al ricorso nei confronti dell'assicurazione, rilevando che il precedente decreto di estinzione andava inteso come limitato a quel solo rapporto processuale, con permanenza del giudizio nei confronti del direttore dei lavori. Nel merito ha ritenuto infondati i primi due motivi: il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, doveva essere determinato avendo riguardo al devolutum e all'appellatum, comprensivi anche della domanda di risoluzione del contratto di appalto e delle connesse domande restitutorie e risarcitorie; inoltre, la liquidazione di tutte le fasi dell'appello era corretta perché il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria/trattazione e tale voce spetta anche quando l'attività istruttoria in senso stretto sia assente, essendo sufficiente la trattazione. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché la sentenza di appello non aveva riformato il capo sulle spese del primo grado e la questione non era stata investita con uno specifico motivo di gravame; conseguentemente il giudice d'appello non poteva modificare d'ufficio quel capo. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per il decreto di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso nei confronti di una sola intimata

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio sulla proposta del relatore

  • art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 12, comma 1, c.p.c.

    il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione

    la regola vale, ma è derogata quando il giudice deve accertare con efficacia di giudicato l'esistenza o la validità del rapporto, che va allora considerato per intero ai fini del valore

  • art. 10 c.p.c.

    le domande autonome di risoluzione e restituzione/risarcimento vanno cumulate ai fini della competenza e, per riflesso, del valore della controversia

  • art. 4, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    definisce le fasi dell'attività difensiva ai fini della liquidazione dei compensi e consente il riconoscimento della fase istruttoria/trattazione anche se l'istruttoria in senso stretto non si è svolta

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    il valore della causa ai fini della tariffa va individuato in base al complessivo devolutum e all'appellatum

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato ai fini del principio di soccombenza nelle spese di lite

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare la regolazione delle spese nei confronti dell'assicurazione

  • art. 99 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della condanna alle spese in favore dell'assicurazione in assenza di domanda diretta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come possibile vizio da dedurre se la questione sulle spese fosse stata proposta in appello e non esaminata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata investe con efficacia di giudicato l'esistenza o la validità di un rapporto obbligatorio, il valore della controversia si determina considerando l'intero rapporto e non la sola parte formalmente contestata.
  • Se in appello sono devolute più domande collegate, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va commisurato al complesso del devoluto e non al solo segmento economico ritenuto dalla parte più contenuto.
  • Nel sistema del d.m. n. 55 del 2014 la fase istruttoria e quella di trattazione sono considerate unitariamente; il relativo compenso può essere riconosciuto anche in assenza di vera istruttoria, purché la fase di trattazione sia effettivamente svolta.
  • La liquidazione delle spese in grado di appello può essere modificata d'ufficio solo se il capo sulle spese è investito da una specifica censura o se la sentenza di merito viene riformata; in mancanza, il giudice d'appello non può rideterminare quel capo.
  • In cassazione non sono ammissibili censure nuove o non specificamente dedotte nei gradi di merito, e la parte che le invoca deve indicare dove e quando le abbia proposte, pena l'inammissibilità per novità e difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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