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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25724/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi mera riproposizione di doglianze già confutate dalla Corte di appello con argomentazione logica e completa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 12/09/2024. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, dall'altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità/esimente di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte rileva che tali censure riproponevano, in sostanza, questioni già adeguatamente confutate in appello, basate su una ricostruzione dei fatti ritenuta eccentrica rispetto alla dinamica reale accertata. Secondo la sentenza impugnata, l'attività istituzionale degli operanti era ancora in corso, poiché diretta alla verifica della dinamica di un sinistro stradale che aveva coinvolto l'auto del ricorrente e un altro veicolo; in tale contesto il ricorrente aveva opposto resistenza e rivolto minacce agli operanti, utilizzando anche una forbice occultata nel pugno di una mano. Da ciò la Corte esclude che potesse ravvisarsi un sopruso idoneo a giustificare l'esimente invocata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La resistenza agli operanti è stata ritenuta sussistente alla luce della condotta di opposizione e minaccia durante lo svolgimento dell'attività istituzionale di verifica del sinistro; il motivo che contestava il dolo è stato giudicato inammissibile perché riproponeva una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 393-bis c.p.

    L'esimente per la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale è stata esclusa perché, sulla base della ricostruzione ritenuta corretta, l'attività degli operanti era legittimamente in corso e non configurava alcun sopruso.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti già motivatamente disattesa dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
  • Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la verifica della legittimità e della persistenza dell'attività istituzionale svolta dagli operanti è decisiva per escludere o confermare la configurabilità della resistenza e per negare l'esimente ex art. 393-bis c.p.
  • L'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. non è invocabile quando l'atto del pubblico ufficiale, per come accertato in fatto, sia espressione di un'attività istituzionale in corso e non presenti caratteri di arbitrio o sopruso.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del reato non può tradursi in una mera rivalutazione del compendio probatorio, se il giudice di merito ha già offerto una motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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