Cassazione Civile, Ordinanza n. 27867/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui il Comune ha richiesto ICI e IMU per gli anni 2010-2016 su: a) le aree di sedime di fabbricati in stato di abbandono e degrado, accatastati su alcuni mappali; b) un'area edificabile (mappale 169) che la CTR aveva ritenuto pertinenza dei fabbricati solo per effetto della graffatura catastale. La CTR Lombardia ha annullato la pretesa sulle aree di sedime e ha ritenuto non tassabile l'area edificabile come pertinenza, nonché decaduto il Comune per l'annualità 2010. Il Comune ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme su ICI/IMU e dell'art. 817 c.c. per avere la CTR attribuito natura pertinenziale al mappale 169 in base alla sola graffatura catastale e per non aver considerato che l'area era edificabile e non asservita ai fabbricati; (2) violazione delle medesime norme e di altre disposizioni in tema di dichiarazione e base imponibile, per aver ritenuto vincolante il dato catastale; (3) violazione delle norme ICI/IMU e catastali per avere la CTR escluso la tassazione delle aree di sedime dei fabbricati abbandonati; (4) violazione delle norme sulla decadenza per aver ritenuto decaduta la pretesa per il 2010, assumendo che non vi fossero variazioni dichiarative, mentre secondo il Comune la variazione urbanistica del 2010 avrebbe fatto sorgere l'obbligo di dichiarazione e spostato in avanti il termine decadenziale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, rigettato il terzo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni relative alla tassazione del terreno mappale 169 e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che la pertinenza ai fini ICI/IMU non può desumersi dalla sola graffatura catastale, ma richiede la prova dell'effettivo asservimento oggettivo e soggettivo; tale prova, nella specie, non risultava fornita e la CTR aveva omesso di considerare i dati fattuali già acquisiti. Quanto alle aree di sedime, ha invece ritenuto corretta la decisione della CTR: non esiste nel sistema un prelievo su "aree fabbricate", e non è consentito recuperare l'imposta non dovuta sul fabbricato applicando la base imponibile prevista per le aree edificabili. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura, formalmente di violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto della variazione urbanistica e dell'obbligo dichiarativo.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 504/1992
"esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali"
La pertinenza ai fini ICI/IMU richiede presupposti oggettivi e soggettivi; la sola graffatura catastale non basta. Le aree pertinenziali non sono autonomamente tassabili.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Richiamato insieme alla disciplina ICI per sostenere la pretesa impositiva e la corretta individuazione del presupposto e della base imponibile IMU.
art. 817 c.c.
La nozione civilistica di pertinenza è applicata anche ai fini tributari: occorre destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra e un vincolo di accessorietà durevole.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dal Comune per sostenere che, in presenza di area edificabile, la base imponibile sarebbe il valore venale dell'area.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Per i fabbricati iscritti in catasto con rendita la base imponibile si calcola sulla rendita; non è consentito sostituirla con quella delle aree edificabili per il solo degrado del fabbricato.
art. 10, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504/1992
Le variazioni rilevanti devono essere dichiarate solo se non conoscibili dal Comune tramite la banca dati catastale e se incidono sulla determinazione dell'imposta.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dal Comune nel motivo sulla decadenza e sugli adempimenti dichiarativi.
art. 14 d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dal Comune nel motivo sulla decadenza; nel testo non emerge una specifica regula iuris autonoma applicata dalla Corte.
art. 1, commi 161 ss., l. n. 296/2006
Richiamato dal Comune per il regime decadenziale degli avvisi di accertamento.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
Richiamato dal Comune per sostenere che la variazione urbanistica avrebbe reso l'area edificabile e fatto sorgere l'obbligo dichiarativo.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
Ha soppresso l'obbligo generale di dichiarazione ICI dal 2007, salvo le variazioni non conoscibili d'ufficio dal Comune.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omesso esame di circostanze non contestate e già accertate in primo grado.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla mancata considerazione di fatti non contestati; nel testo non emerge una specifica applicazione autonoma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi e nel quarto motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato nel primo motivo anche per lamentare errori processuali e mancata considerazione di fatti non contestati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che il quarto motivo non era formulato come omesso esame di fatti, ma come violazione di legge; la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI e dell'IMU la qualità di pertinenza di un'area rispetto a un fabbricato non può essere desunta dalla sola graffatura catastale, che ha valore meramente formale; occorre invece accertare in concreto la destinazione effettiva e durevole dell'area al servizio o all'ornamento del fabbricato e la corrispondente volontà del titolare.
- Quando il contribuente invoca un regime derogatorio o di esenzione/riduzione fondato sulla pertinenzialità, grava su di lui l'onere di provare i presupposti oggettivi e soggettivi del vincolo.
- Non è consentito recuperare l'imposta dovuta sull'area edificabile applicando la base imponibile prevista per il terreno su cui insiste un fabbricato, se il presupposto d'imposta contestato riguarda un bene già edificato: il sistema ICI/IMU tassa fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, non "aree fabbricate" come categoria autonoma.
- Per i fabbricati iscritti in catasto con rendita, anche se in stato di abbandono o degrado, la base imponibile resta quella prevista per i fabbricati; il degrado non consente di sostituire d'ufficio tale criterio con quello del valore venale dell'area edificabile sottostante.
- Una censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi, in sede di legittimità, in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o di ricostruzione della situazione urbanistica e materiale del bene.
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