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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35511/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, che egli assumeva maturata prima della decisione della Corte d'appello. Il ricorso mirava quindi a ottenere l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse riproduttiva di questioni già esaminate e disattese correttamente dai giudici di merito e comunque manifestamente infondata. In particolare, ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del grado successivo e comunque per un massimo di un anno e sei mesi. Poiché il fatto era del 14.02.2019 e la sentenza di primo grado era dell'11.09.2023, il termine massimo di prescrizione non risultava decorso alla data della sentenza d'appello del 22.05.2025. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, Codice della strada

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, quale titolo di condanna confermato nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    È stata ritenuta applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con sospensione del decorso della prescrizione nei termini indicati dalle Sezioni Unite.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere la possibilità di esonerare il ricorrente dalla sanzione pecuniaria in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti

    Ha affermato il principio applicato nel caso: per i reati commessi nel periodo indicato si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine di prescrizione dal deposito della sentenza di primo grado alla decisione del grado successivo e comunque per non oltre un anno e sei mesi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, quando risultino anche manifestamente infondate rispetto al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata.
  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 determina la sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
  • Ai fini della verifica della prescrizione non basta considerare il tempo trascorso tra fatto e decisione di appello, ma occorre computare anche la sospensione del termine prescrizionale prevista dalla disciplina applicabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reato

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