Sentenza del 29/05/2015 n. 11243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia del Territorio ha impugnato la sentenza della CTR dell'Umbria per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, sostenendo che la CTR avesse ridotto il valore catastale delle turbine sulla base dell'ovvia considerazione che macchinari usati e datati valgono meno di macchinari nuovi, senza però determinare concretamente il loro valore né confrontarsi adeguatamente con la stima del CTU, fondata sul costo storico ammortizzato e già recepita dal giudice di primo grado. Enel ha contestato, in via incidentale, l'utilizzo dei poteri istruttori e valutativi del giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, fondata su un semplice assioma e priva di un'adeguata spiegazione del criterio di quantificazione del valore delle turbine e della sua eventuale conformità alla normativa sopravvenuta. Ha rigettato il ricorso incidentale di Enel, chiarendo che, trattandosi della valutazione economica di beni già identificati, il giudice tributario può utilizzare i propri poteri valutativi ed estimativi e acquisire elementi anche tramite CTU. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Umbria, che dovrà procedere ai necessari accertamenti di fatto e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di "insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione"
La Corte ha ritenuto configurato un vizio della motivazione della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva illustrato in modo sufficiente il criterio concreto utilizzato per stimare i macchinari e si era limitata a una considerazione generica sull'usura.
Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il giudice può esercitare poteri istruttori e valutativi per acquisire gli elementi necessari alla decisione e determinare sostanzialmente il corretto valore dei beni controversi, quando la questione riguarda la loro stima e non la loro identificazione.
Art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso che l'utilizzo dei poteri valutativi e istruttori del giudice tributario comportasse, nel caso concreto, una violazione delle regole sull'onere della prova.
Art. 115 c.p.c.
Non è stata ravvisata una violazione del principio di disponibilità e valutazione delle prove, poiché il giudice tributario poteva procedere alla stima dei beni sulla base degli elementi acquisiti.
Art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non spiegava adeguatamente se la rendita determinata fosse conforme alla normativa sopravvenuta richiamata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando si contesta una rendita catastale per macchinari industriali, non è sufficiente affermare genericamente che un bene usato o obsoleto vale meno di uno nuovo: occorre indicare criteri tecnici verificabili e quantificare concretamente l'incidenza di usura, vetustà, obsolescenza e ammortamento.
- Il giudice tributario, quando i beni sono già individuati e la controversia riguarda soltanto il loro valore, può svolgere direttamente una valutazione estimativa e avvalersi di una CTU o di altri elementi acquisiti nel processo.
- Il giudice può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione finanziaria, ma deve motivare in modo puntuale il criterio adottato e spiegare perché preferisce una stima rispetto a un'altra.
- Una sentenza di rinvio non determina definitivamente la rendita: la controversia deve essere riesaminata dal giudice indicato, che dovrà compiere gli accertamenti di fatto e fornire una motivazione adeguata.
- Le contestazioni sull'onere della prova o sui poteri istruttori del giudice devono essere accompagnate da un interesse concreto all'impugnazione; non sono utilmente proponibili su capi della decisione favorevoli alla parte che ricorre.
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