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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 2553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, l'eccezione proposta per la prima volta in appello di nullità dell'avviso di liquidazione per carenza di potere del sottoscrittore, dedotta alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 37/2015; inoltre contestano la correttezza della determinazione del valore dell'immobile operata dall'ufficio, che la CTR aveva confermato avendo regardo ai valori medi OMI adattati alle caratteristiche del bene, e sostengono l'applicabilità dei principi introdotti dalla L. n. 88/2009 in tema di accertamenti di valore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi con cui si deduceva violazione dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 e altre norme: la CTR ha correttamente dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità per difetto di potere del sottoscrittore perché tale eccezione non era stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado e non poteva essere introdotta per la prima volta in appello. Quanto al profilo di valore, la Corte ha rilevato che, sebbene la CTR abbia affermato erroneamente che la L. n. 88/2009 non riguarderebbe l'imposta di registro, la decisione è comunque conforme alla legge perché il giudice d'appello ha confermato il valore accertato dall'ufficio sulla base di una valutazione indipendente fondata sui valori medi OMI adattati alle specificità dell'immobile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Limita l'oggetto del giudizio tributario alle questioni dedotte nel ricorso introduttivo: eccezioni sollevate per la prima volta in appello sono inammissibili.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 37 del 2015

    Dichiara l'illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano inciso sulle qualifiche dirigenziali e sulla decorrenza di termini, ma la sua efficacia retroattiva non consente di far valere in appello questioni non già sottoposte al giudizio di primo grado.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)

    Norma oggetto di censura costituzionale con significato in tema di qualifiche; la Corte ha richiamato la decisione della Consulta ma ha ritenuto irrilevante la sua invocazione tardiva in appello.

  • L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 e art. 27

    Norme sulla pubblicazione e sugli effetti delle sentenze costituzionali; non autorizzano però l'ampliamento del thema decidendum in fase d'appello rispetto a quanto prospettato in primo grado.

  • L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4 e 5

    La L. n. 88/2009 ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo al valore normale per adeguamento al diritto UE; la Corte ricorda giurisprudenza che estende tale profilo anche all'imposta di registro, ma nel caso concreto la CTR ha comunque motivato il valore senza avvalersi della presunzione.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 307

    Norma richiamata dalle parti in tema di utilizzo del valore normale; la Corte precisa che la questione non ha inciso sull'esito perché la valutazione del giudice d'appello è fondata su elementi OMI.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Originaria disciplina sulla presunzione del corrispettivo rispetto al valore normale, modificata dalla L. n. 88/2009; la giurisprudenza citata interpreta tale modifica come ripristino della libertà di accertamento valorizzando presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento del contributo da parte delle ricorrenti.

Massime di principio

  • In giudizio tributario le eccezioni e i motivi devono essere proposti già nel ricorso introduttivo: questioni nuove sollevate per la prima volta in appello sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.
  • L'effetto retroattivo di una sentenza di incostituzionalità non consente di estendere il thema decidendum durante il processo: la questione deve comunque essere stata posta e discussa sin dall'inizio per poter essere riqualificata alla luce della pronuncia costituzionale.
  • Quanto alla determinazione del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro, l'abolizione della presunzione legale (L. n. 88/2009) lascia spazio alla valutazione giudiziale basata su elementi probatori (es. valori OMI), compresa la possibilità di utilizzare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • Un errore formale nella motivazione del giudice che non incide sull'esito sostanziale della decisione non costituisce di per sé motivo di annullamento: se il valore è confermato su base probatoria diversa dalla presunzione contestata, la sentenza può rimanere valida.
  • Le spese seguono la soccombenza: il contribuente che perde in cassazione può essere condannato al pagamento delle spese e di eventuali contributi unificati aggiuntivi.

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