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Sentenza

Sentenza del 18/04/2023 n. 16333 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Confisca senza vincoli - Accertamento con adesione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il mantenimento del sequestro preventivo per equivalente sulla differenza tra l'importo inizialmente contestato a seguito del processo verbale di constatazione e l'importo successivamente rideterminato e pagato a seguito di accertamento con adesione dell'Agenzia delle Entrate. Sosteneva che il giudice del riesame non aveva motivato adeguatamente il rifiuto di adeguarsi alla quantificazione risultante dall'accertamento con adesione e che, avendo pagato l'importo definito, non residuava profitto di reato soggetto a sequestro e confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e coerente sul perché non condivideva le conclusioni dell'accertamento con adesione: l'accertamento con adesione aveva ridotto le imposte dirette in chiave deflattiva applicando indici medi di redditività, mentre il procedimento penale si fondava sul processo verbale di constatazione che documentava fatture ritenute inesistenti e la conseguente mancanza di detrazione IVA (la contestazione IVA è rimasta invariata). La Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice penale, nella determinazione del profitto confiscabile, non è vincolato agli esiti dell'accertamento con adesione, salvo che vi siano concreti elementi di fatto che rendano più attendibile la quantificazione amministrativa originaria. La sentenza conferma che sono state liberate le somme già pagate in sede di adesione e mantiene il vincolo cautelare sulla differenza contestata; il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma che disciplina i reati tributari; nel caso contestato l'accusa verte su evasioni collegate all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Stabilisce che il ricorso per Cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso che impugnava la motivazione del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti di motivazione degli atti di riesame; la Corte ha valutato che il Tribunale aveva invece fornito motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria indicata.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, n. 38684/2014 Agresti; Sez. 3, n. 29091/2019 Nugo; Sez. 3, n. 5640/2011 Manco)

    Principi consolidati secondo cui, nei reati tributari, l'accertamento dell'imposta evasa spetta al giudice penale e quest'ultimo non è vincolato dall'accertamento con adesione o da concordati fiscali; tuttavia per discostarsi dall'atto conciliativo e tornare alla quantificazione iniziale occorrono concreti elementi di fatto che ne rendano più attendibile l'originaria quantificazione.

  • Accertamento con adesione (istituto del diritto tributario)

    Strumento deflattivo del contenzioso tributario che comporta una definizione amministrativa dell'imposta dovuta ma, in ambito penale, non produce automaticamente effetto probatorio vincolante: il giudice penale può valutare autonomamente i fatti e, se sussistono elementi probatori idonei, mantenere il vincolo cautelare sulla differenza.

Massime di principio

  • Nel processo penale per reati tributari il giudice penale è titolare dell'accertamento dell'ammontare dell'imposta evasa e non è automaticamente vincolato alle determinazioni dell'amministrazione finanziaria o agli esiti dell'accertamento con adesione.
  • L'accertamento con adesione, pur avendo efficacia amministrativa e spesso comportando il pagamento di somme da parte del contribuente, non ha di per sé valore probatorio vincolante in sede penale: il giudice può discostarsene se sussistono elementi fattuali concreti che rendano più attendibile la quantificazione originaria.
  • Se il contribuente ha effettivamente pagato le somme risultanti dall'accertamento con adesione, tale importo può essere liberato dal sequestro; tuttavia può permanere il vincolo cautelare sulla differenza per la quale il procedimento penale ha riscontri probatori autonomi.
  • Il giudice del riesame deve fornire motivazione chiara, coerente e comprensibile se decide di non uniformarsi agli atti di adesione: la mera enunciazione di disaccordo senza un percorso argomentativo adeguato può rendere il provvedimento annullabile.
  • Il ricorso per Cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali è limitato a questioni di diritto (violazione di legge) e a vizi motivazionali radicali; non è lo strumento per un nuovo esame di merito degli elementi di fatto già valutati dal giudice del riesame.
  • In pratica, in situazioni analoghe conviene documentare e produrre elementi concreti (audit, documenti comprovanti congruità dei ricavi/costi, ecc.) che possano rendere credibile la quantificazione amministrativa o, al contrario, che sostengano la versione probatoria penale, e richiedere al giudice una motivazione puntuale sul confronto tra le due determinazioni.

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