Sentenza del 09/09/2016 n. 6854 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irpef - Detrazione interessi mutuo - Intestazione immobile - Requisito necessario - Condizione - Mancata intestazione - Indetraibilità interessi - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di ottenere la detrazione della totalità degli interessi è stata esclusa qualora il contribuente non fosse titolare dell'intero immobile. Gli interessi risultano detraibili esclusivamente pro quota, in misura corrispondente alla percentuale di proprietà dell'abitazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione IRPEF degli interessi passivi relativi a un mutuo per l'acquisto dell'abitazione. Il principio affermato è che la detrazione non dipende soltanto dalla titolarità del contratto di mutuo, ma anche dalla titolarità dell'immobile cui il finanziamento si riferisce. Pertanto, il contribuente può detrarre gli interessi soltanto in proporzione alla quota di proprietà dell'immobile; la detrazione integrale presuppone che egli sia proprietario dell'intero bene.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF della detrazione degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale
La detrazione richiede il collegamento tra la titolarità del mutuo e la proprietà dell'immobile. In presenza di proprietà parziale, la detrazione spetta soltanto in proporzione alla quota di proprietà del contribuente.
Massime di principio
- La sola intestazione del mutuo non è sufficiente per ottenere la detrazione integrale degli interessi: occorre verificare anche la titolarità dell'immobile.
- Quando il contribuente possiede soltanto una quota dell'immobile, gli interessi detraibili devono essere calcolati proporzionalmente alla quota di proprietà, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Per valutare il diritto alla detrazione occorre confrontare congiuntamente contratto di mutuo, atto di acquisto e percentuali di intestazione dell'immobile.
- In assenza di intestazione, anche parziale, dell'immobile in capo al contribuente, gli interessi del mutuo non sono detraibili da quel contribuente.
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