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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05665/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte di Assise d'Appello di Napoli che li aveva dichiarati responsabili di vari reati (tra cui estorsione tentata/consumata, associazione a delinquere di tipo mafioso, rapina, porto e detenzione di armi, esplosione di colpi d'arma da fuoco e reati connessi). Le doglianze principali: carenza e manifesta illogicità della motivazione; contestazione del concorso nel reato (in particolare la funzione della mera "presenza" di Marano); censura sulla sussistenza e prova dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.); richieste di riqualificazione di taluni fatti (es. rapina in danneggiamento, tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sequestro in esercizio arbitrario); contestazione degli elementi probatori circa l'uso e la detenzione di armi; omissione di adeguata valutazione delle attenuanti generiche e della personalità dei imputati. Inoltre, è contestata la mancata considerazione di elementi difensivi quali dichiarazioni confessorie ritrattate, contraddizioni della persona offesa o contesto di intimidazioni subite dai ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Antonio Fucci e Luigi Marano e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso di Giovanni Piscopo (quest'ultimo avendo rinunciato all'impugnazione). Motivazioni principali: i motivi rivolti esclusivamente alla ricostruzione dei fatti (censure in fatto) sono inammissibili in cassazione; i giudici di merito (primo grado e appello) hanno formato un "unico corpo decisionale" coerente e condiviso la stessa valutazione probatoria; la motivazione dei giudici di merito è ritenuta logicamente strutturata, congrua e non viziata; le censure dei ricorrenti risultano spesso aspecifiche, reiterative o mirano a una rivalutazione atomistica delle prove non consentita in sede di legittimità. In particolare la Corte ha confermato la correttezza della valutazione circa la partecipazione a titolo di concorso (anche morale/indiretto) di Marano, nonché la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" nei termini applicati dai giudici di merito (che non richiede necessariamente l'appartenenza formale al sodalizio). Sono pertanto confermate le statuizioni di merito: Giovanni Piscopo condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione e euro 2.280,00 di multa; Antonio Fucci condannato a 14 anni di reclusione e euro 8.000,00 di multa; Luigi Marano condannato a 6 anni di reclusione e euro 4.000,00 di multa. Inoltre è previsto l'effetto sanzionatorio per la rinuncia all'impugnazione (in ordine alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.), come indicato nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: è sufficiente qualsiasi contributo, anche morale o indiretto, purché volontario e idoneo a rafforzare l'azione altrui; la cassazione conferma che la presenza e comportamenti di contesto possono integrare concorso quando valutati nel quadro probatorio complessivo

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sulla estorsione: richiamata nelle doglianze sulla configurabilità dell'estorsione; la Corte afferma che la minaccia può essere anche indiretta/implicita purché idonea a coartare la volontà della vittima

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del "metodo mafioso": la Corte conferma che per l'applicazione non è necessario accertare l'appartenenza del soggetto a un sodalizio mafioso; è sufficiente che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso e che tale metodo fosse percepibile dalla vittima

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: utilizzata nella discussione circa la corretta qualificazione giuridica di taluni episodi (rapina vs danneggiamento); la Corte ritiene congrua la qualificazione operata dai giudici di merito

  • art. 630 cod. pen.

    Norma sul sequestro di persona: posta a confronto con l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ritiene motivata la qualificazione dei giudici di merito

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: richiamata in relazione alla contestazione su armi rinvenute; la Corte conferma la lettura probatoria che collega gli elementi indiziari agli imputati

  • art. 703 cod. pen.

    Uso di armi a salve/disturbi: evocata come possibile riqualificazione alternativa dalle difese, ma ritenuta non convincente rispetto al compendio probatorio valutato

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante della collaborazione: contestata in sede di pena; la Corte conferma la congruità del rifiuto delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito in base alla gravità e al comportamento del reo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la determinazione è il risultato di una valutazione complessiva e che non sempre è richiesta motivazione analitica su ogni elemento quando la pena è conforme ai criteri di adeguatezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede sanzione pecuniaria per l'inammissibilità dell'impugnazione; applicata all'ipotesi di rinuncia/ina mmissibilità dell'appello/ricorso

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata indirettamente riguardo alle ipotesi di inammissibilità: la Corte sottolinea che l'assenza di motivo specifico rende il ricorso inammissibile

  • art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022

    Richiamati in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (regole procedurali sull'istruzione dei ricorsi)

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti svolta in termini meramente alternativi: i motivi che pongono solo questioni di fatto sono inammissibili
  • La presenza di un soggetto in un contesto intimidatorio può integrare concorso morale (art. 110 c.p.) se valutata nel quadro probatorio complessivo e se idonea a rafforzare l'azione altrui
  • L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) può operare anche senza prova di appartenenza formale al sodalizio: è decisiva la modalità del comportamento e la percezione della vittima della forza intimidatrice
  • Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le censure se la motivazione complessiva mostra di aver preso in considerazione i fatti decisivi e di averli valutati coerentemente
  • I motivi per cassazione devono essere specifici e non meramente generici o reiterativi; l'omessa specificazione dei punti contro la motivazione di merito comporta spesso l'inammissibilità
  • La determinazione della pena è frutto di una valutazione complessiva: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o la determinazione sopra il minimo edittale richiedono motivazione rafforzata solo se la pena si discosta significativamente dal parametro di riferimento
  • La rinuncia o la mancata prosecuzione dell'impugnazione può comportare effetti negativi (es. sanzione pecuniaria) previsti dal codice di procedura penale

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