Cassazione Penale, Sentenza n. 13292/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina (che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pozzo di Gotto: condanna per furto aggravato di energia elettrica, con rideterminazione della pena in 1 anno di reclusione e euro 600 di multa) con due motivi: 1) mancata motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen.; 2) mancanza e/o contraddittorità della motivazione circa l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione relativa alla sospensione condizionale non era stata dedotta nei motivi di appello, e la giurisprudenza richiede che le questioni proposte in cassazione siano state oggetto del gravame. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando il disvalore del fatto, l'eventuale responsabilità di un terzo lavoratore extracomunitario non meglio identificato e i precedenti penali dell'imputata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
Emerge dai fatti: l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 era stata concessa dal Tribunale ed equiparata all'aggravante; la Corte d'appello ha poi rideterminato la pena tenendo conto delle circostanze valutate
art. 163 cod. pen.
La ricorrente lamentava la mancata motivazione rispetto all'omessa concessione della sospensione condizionale; la Cassazione ha ritenuto la questione inammissibile però perché non proposta in appello
art. 606 cod. proc. pen. (comma 3, ultima parte)
Applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del motivo che solleva una questione non proposta in appello o genericamente prospettata e poi specificata in cassazione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306
Richiamata come principio secondo cui non è ammissibile introdurre in cassazione questioni non svolte in grado d'appello o specificate soltanto nella cassazione
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte nel grado d'appello: bisogna proporre e motivare tutte le censure giuridiche già in appello per preservarne l'ammissibilità
- Una generica prospettazione in appello non permette di specificare la censura solo in cassazione: la specificità e la coerenza delle censure tra gradi di giudizio sono essenziali
- La valutazione del disvalore del fatto e dei precedenti dell'imputato ricade sul giudice di merito; la Cassazione sindaca i profili di motivazione solo se sono manifestamente illogici, contraddittori o insufficiente
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 occorre che la questione sia dedotta e motivata nei gradi precedenti e che ricorrano i presupposti di legge; l'omessa deduzione in appello porta all'inammissibilità della relativa doglianza in cassazione
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere resistito in cassazione solo mostrando una palese incongruenza o carenza logica della motivazione di merito, non con una mera divergenza di valutazione
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e talora a sanzioni pecuniarie (es. contribuzioni alla Cassa delle Ammende), quindi è importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso
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