Sentenza n. 1392/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - della Delibera di Giunta Regionale n. 1340 del 04/08/2025, recante “Diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo del provvedimento di VIA relativo al Progetto “impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva di 6.291,04 kWp e opere connesse denominato Mesola 2, localizzato in Comune di Mesola (FE)”, in uno con il Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 19 giugno 2025, parte integrante e sostanziale della DGR n. 1340 del 04/08/2025; nonché di tutti gli atti presupposti preordinati o comunque connessi: - il parere di non idoneità e non coerenza con il PTCP e con la DAL 125/2023, reso dalla Provincia di Ferrara con nota Protocollo 15589 del 28/04/2025 (acquisita da Arpae prot. n. PG_2025_78999 del 28-4-25; - nonché, ove occorrer possa il Parere della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio reso con nota 30/04/2025|0014118-P acquisita da Arpae prot. n. PG_2025_80484 del 30-4-25, con cui la Soprintendenza ha espresso una presa d'atto di quanto affermato nel parere della Provincia; - i verbali delle sedute della conferenza di servizi del 02 aprile 2025 e del 21 maggio 2025; - la Determinazione del Responsabile area valutazione impatto ambientale e autorizzazione della Regione Emilia Romagna del 27 febbraio 2024, N. 3988, recante “LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili "MESOLA 2", localizzato nel comune di Mesola (FE), proposto da OPR SUN 31 S.r.l.”, nella parte in cui ha evidenziato che il progetto ricade nelle aree non idonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici indicate nella D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 125/2023 elencate alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010 e rilevato la contrarietà agli obiettivi della pianificazione regionale e provinciale; - nonché l'Allegato I, lettera A della Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28, recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" (la “DAL 28/2010”), come modificata dalla Deliberazione Assembleare n. 125 del 23 maggio 2023, recante la “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)” (la “DAL 125/2023”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'autorizzazione unica regionale comprensiva della VIA per un impianto fotovoltaico, unitamente al verbale conclusivo della conferenza di servizi e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego regionale relativo a un impianto fotovoltaico di 6.291,04 kWp da realizzare in area agricola situata a meno di 500 metri da uno stabilimento industriale e, pertanto, ritenuta idonea ex art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021. Il progetto ricadeva tuttavia in una zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua prevista dal PTPR e dal PTCP, nonché in un'area qualificata non idonea dalle DAL regionali. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l'idoneità ex lege dell'area rendesse recessivi i vincoli e le pianificazioni regionali e provinciali, impedendo ulteriori limitazioni alla realizzazione dell'impianto. Con il secondo motivo ha dedotto la prevalenza dell'art. 20 d.lgs. 199/2021 sulla pianificazione paesaggistica e urbanistica, sostenendo comunque la compatibilità del progetto con l'art. 17 PTCP e PTPR. Con il terzo e quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione, nonché l'omessa valutazione dei contributi partecipativi, delle matrici ambientali e delle possibili modifiche progettuali o localizzazioni alternative. Ha inoltre contestato il carattere aprioristico del giudizio negativo di VIA e chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi secondo cui la qualificazione dell'area come idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 escluderebbe ogni valutazione ambientale, urbanistica e paesaggistica. L'idoneità legale dell'area non prevale sulla disciplina euro-unitaria e nazionale in materia di VIA e VINCA, né impedisce il rispetto dei valori costituzionali relativi alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e alle competenze regionali e locali di pianificazione. La VIA, anche quando l'impianto è localizzato in area idonea, deve svolgersi mediante una valutazione espressa e concreta degli impatti, comparando il sacrificio ambientale con l'utilità dell'opera e considerando le alternative localizzative e l'opzione zero. Nel caso concreto la conferenza di servizi ha rilevato, con adeguata motivazione, il contrasto dell'impianto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona tutelata, l'estensione dell'intervento su circa dieci ettari, il contesto scarsamente antropizzato e la presenza di aree analoghe non sottoposte ai medesimi vincoli. La mancata indicazione di siti alternativi disponibili è stata imputata correttamente al proponente, sul quale grava l'onere di prospettare alternative concretamente praticabili, senza che l'amministrazione debba ricercare autonomamente tutti i siti possibili. Il TAR ha precisato che le DAL regionali del 2010 e del 2023 hanno valore di indicazioni di primo livello, non vincolanti e derogabili, mentre restano rilevanti le tutele contenute nel PTCP e nel PTPR e la valutazione concreta svolta in sede di VIA. Sono state inoltre respinte le censure procedimentali: l'art. 6 del d.lgs. 152/2006 non impone, nel procedimento ambientale, la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; in ogni caso il proponente ha partecipato attivamente alla conferenza di servizi e ha potuto interloquire sulle criticità progettuali, sicché il contraddittorio sostanziale è stato rispettato. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 20, commi 5 e 8, d.lgs. 199/2021
La qualificazione di un'area come idonea per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non esclude la possibilità di stabilire limiti alla superficie occupabile né sottrae il progetto alle valutazioni ambientali, urbanistiche e paesaggistiche.
art. 22-bis d.lgs. 199/2021
L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.
Anche nei casi di semplificazione o esenzione da titoli autorizzatori restano ferme, ove previste, le valutazioni ambientali.
art. 6 d.lgs. 152/2006
Nel procedimento ambientale non è prevista, in deroga alla disciplina generale, la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua applicazione non impone il preavviso di rigetto nel procedimento ambientale esaminato; comunque, la partecipazione effettiva alla conferenza di servizi ha assicurato il contraddittorio sostanziale.
art. 12 d.lgs. 387/2003
La disciplina autorizzatoria degli impianti da fonti rinnovabili deve essere coordinata con le valutazioni ambientali e con le esigenze di tutela paesaggistica e territoriale.
art. 17 PTPR
La tutela delle zone dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituisce un parametro rilevante nella valutazione concreta della compatibilità del progetto.
art. 17 PTCP
Le previsioni provinciali di tutela fluviale concorrono alla valutazione della compatibilità ambientale e paesaggistica dell'impianto.
Massime di principio
- La qualificazione di un'area come idonea ex lege alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non determina l'automatica autorizzabilità dell'opera e non esclude le valutazioni di VIA, VINCA, urbanistiche e paesaggistiche previste dall'ordinamento.
- Le valutazioni ambientali, di derivazione euro-unitaria, non possono essere neutralizzate da una qualificazione legislativa dell'area come idonea: anche in tali aree l'amministrazione deve adottare una valutazione espressa, concreta e motivata degli impatti del progetto.
- La VIA non consiste in una mera verifica tecnica di compatibilità astratta, ma in un giudizio globale di comparazione tra il sacrificio ambientale e l'utilità socio-economica dell'opera, considerando le alternative localizzative concretamente prospettate e l'opzione zero.
- Quando l'amministrazione rileva la presenza di vincoli ambientali e paesaggistici, spetta al proponente indicare la disponibilità di siti alternativi concretamente praticabili; l'amministrazione non è tenuta a ricercare autonomamente tutti i possibili siti alternativi.
- La partecipazione effettiva del proponente ai lavori della conferenza di servizi, con possibilità di conoscere e discutere le criticità progettuali, può soddisfare il contraddittorio procedimentale anche in assenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, quando tale preavviso non sia previsto dalla disciplina speciale ambientale.
- Le indicazioni regionali di primo livello sulla non idoneità delle aree non sostituiscono la valutazione concreta propria del procedimento autorizzatorio e ambientale; tuttavia, le specifiche tutele paesaggistiche e territoriali contenute negli strumenti di pianificazione restano rilevanti nel giudizio di compatibilità.
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