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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva: nullita e genericita della motivazione per violazione dell'art. 292 c.p.p. comma 2; manifesta illogicita e contraddittorieta nella valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti (Rinaldi, Vazzoler, Pegoraro, Gagliardi), contestandone l'attendibilita; erronea applicazione delle norme penali relative ai reati contestati (artt. 10‑quater D.Lgs. 74/2000, artt. 110 e 648 e 648‑ter c.p.); inutilizzabilita della documentazione acquisita tramite la cooperazione con la Svizzera per assenza di formale rogatoria, con violazione degli artt. 3 e 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e delle regole previste dallaccordo italo‑svizzero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse indicato adeguatamente i capi di imputazione e avesse fornito motivazione non contraddittoria, valutando e motivando il riscontro delle dichiarazioni dei testi e rigettando le rilevate supposizioni difensive come valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimita. Quanto allutilizzabilita degli atti ottenuti tramite la squadra investigativa comune Italia‑Svizzera, la Corte ha confermato la piena utilizzabilita in fase di indagini preliminari in forza dellAccordo e della legge di ratifica (legge 5 ottobre 2001, n. 367), richiamando linterpretazione secondo lart. 31 della Convenzione di Vienna; ha inoltre precisato che la sanzione di inutilizzabilita prevista dallart. 729 c.p.p. e le relative regole sono di portata speciale e non estendibili per analogia. Infine la Corte ha condannato la parte privata al pagamento delle spese ai sensi dellart. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p. (comma 2)

    Richiamata dalla difesa come parametro di validita della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse comunque indicato i capi di imputazione e non fosse affetta dalla nullita invocata.

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Richiama il limite della sindacabilita in Cassazione delle doglianze sulla motivazione: solo i vizi di mancanza o manifesta illogicita della motivazione sono valutabili.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 10‑quater (comma 2) e art. 13‑bis

    Norme richiamate in relazione alle contestazioni fiscali; la Corte non ha ritenuto che vi fosse errore di applicazione tali da rendere illegittima la conferma della misura cautelare.

  • artt. 110 e 81 c.p.

    Richiamati in ordine alla ipotesi di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice del riesame e dal gip, materia di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicita.

  • art. 648‑ter c.p. (autoriciclaggio) e art. 648 c.p.

    Reati contestati; la Corte non ha rilevato errori di qualificazione giuridica tali da giustificare annullamento dellordinanza in sede di legittimita.

  • art. 192 e art. 273 c.p.p. (e relativi comma/col‑bis)

    Richiamati dal difensore in ordine all'attendibilita delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il riscontro e la valutazione delle chiamate in correità.

  • Accordo bilaterale Italia‑Svizzera e art. 8 dell'Accordo

    La Corte ha interpretato lart. 8 come consentire lutilizzo nelle indagini delle informazioni e mezzi di prova raccolti in Svizzera nellambito della squadra investigativa comune, senza obbligo di formale rogatoria per limpiego in fase investigativa.

  • legge 5 ottobre 2001, n. 367

    Legge di ratifica dellaccordo italo‑svizzero; la Corte la richiama per sostenere la regolare cooperazione e la possibilita di utilizzare i risultati della collaborazione investigativa.

  • art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    Principio interpretativo invocato per affermare che il Trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il senso ordinario dei termini, a supporto dellinterpretazione estensiva dellAccordo volta a favorire lo scambio di informazioni.

  • art. 729 c.p.p.

    Norma che disciplina l'inutilizzabilita; la Corte sottolinea che la sanzione prevista e speciale e non possa essere estesa al di fuori dei casi tassativamente previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese per la parte privata che propone ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti sul riesame delle misure cautelari si può aggredire la motivazione solo per carenza o manifesta illogicita: non è consentito rinverdire valutazioni di merito sulla sussistenza dei gravi indizi salvo che emerga una palese contraddittorietà o vuoto motivazionale.
  • La mera dissociazione difensiva o la proposta di interpretazioni alternative dei fatti non sono sufficiente per ottenere annullamento in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato il riscontro delle dichiarazioni e dei riscontri probatori.
  • Le contraddizioni tra dichiarazioni di persone informate sui fatti vanno specificamente censurate dimostrando che tali contraddizioni sono decisive e non superate da riscontri: il generico richiamo allinattendibilita non è spesso efficace.
  • La documentazione e gli elementi acquisiti mediante squadre investigative con Stati esteri possono essere utilizzati nella fase delle indagini preliminari se laccordo internazionale e la legge di ratifica lo prevedono; la formale rogatoria non è sempre necessaria per limpiego investigativo quando laccordo disciplina modalita dirette di cooperazione.
  • La sanzione di inutilizzabilita prevista per specifici strumenti di cooperazione giudiziaria è di portata limitata e speciale: non si applica automaticamente per analogia ad altri casi.
  • In fase difensiva conviene puntualizzare in modo circostanziato e documentato dove e come la motivazione del giudice sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria, indicando pagine e passaggi dellordinanza e proponendo elementi probatori che ne dimostrino linsussistenza.
  • Quando si contesta luso di fonti straniere, verificare sempre il contenuto dellaccordo bilaterale, la legge di ratifica e la giurisprudenza consolidata per valutare se la criticata acquisizione sia effettivamente irregolare.

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