Sentenza n. 138/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, o mancato riconoscimento, del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (appartenente forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre rivalutazione e interessi, con conseguente condanna dell'INPS agli adempimenti necessari. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il rilievo del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando la consolidata giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis abbia natura funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza effetto decadenziale sulla fruizione del beneficio. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali rilevanti per il calcolo dell'indennità di buonuscita agli appartenenti alle Forze di Polizia; il termine per la domanda è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non è decadenziale rispetto al beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma concerne la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La disposizione, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, è stata abrogata senza determinare la reviviscenza della precedente formulazione limitativa del beneficio.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina previgente che escludeva la cessazione a domanda.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è matura e sussiste giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; pertanto, tale limitazione non è applicabile alla cessazione a domanda.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio, essendo funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo.
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