Sentenza n. 323/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che riconosceva il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 64/2023 del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l’importo complessivo di 1.000 euro mediante il sistema della Carta elettronica. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il gestore del servizio Carta del docente aveva accreditato il predetto importo nel borsellino elettronico della ricorrente. La ricorrente non ha contestato tale dichiarazione né ha svolto ulteriori attività processuali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la comunicazione ministeriale, circostanziata e proveniente da un’amministrazione statale, fosse sufficiente a comprovare l’intervenuta esecuzione del decisum del giudice ordinario. La mancata contestazione da parte della ricorrente ha confermato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice non ha esaminato ulteriormente il merito della domanda di ottemperanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il tardivo adempimento ha determinato l’applicazione della soccombenza virtuale: il Ministero è stato condannato a rimborsare i due terzi delle spese di lite, liquidate in 400 euro oltre accessori, mentre la restante parte è stata compensata.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle decisioni passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione circostanziata dell’amministrazione sull’avvenuta esecuzione del giudicato può essere ritenuta prova sufficiente dell’adempimento quando proviene dall’amministrazione obbligata e non è specificamente contestata dalla parte ricorrente.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il tardivo adempimento dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata.
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