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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34286/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 23/04/2024 con applicazione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la carenza di "autonoma valutazione" del quadro indiziario da parte del GIP e del Tribunale del riesame (violazione artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, cod. proc. pen.), nonché insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I fatti rilevanti: sequestro di cocaina gr. 128,61 e hashish gr. 0,294; cocaina rinvenuta sotto il sedile del passeggero occupato dal ricorrente; hashish nel suo calzino; bottiglia modificata per fumare presso la sua postazione; bilancino di precisione nella sua borsa; euro 240 nelle sue tasche; altra cocaina rinvenuta nello zaino di altro passeggero (Romildo Rodriguez De Sales Junior). La difesa sosteneva che la riferibilità della droga al ricorrente non fosse adeguatamente motivata e che la decisione avesse confuso valutazione degli indizi con esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur affermando che il requisito dell'autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, c.p.p. non impone una separazione formale assoluta tra gravità indiziaria ed esigenze cautelari, la Corte ha riscontrato vizi di logica e incongruità nella valutazione dei fatti di merito. In particolare: per l'hashish (quantitativo minimo e rinvenimento nel calzino) non sussistevano elementi univoci a escludere la destinazione all'uso personale; per la cocaina (quantitativo rilevante ma rinvenuta sotto il sedile) non era persuasiva l'attribuzione univoca al ricorrente, atteso che il nascondiglio era accessibile anche ad altri occupanti e la presenza di un bilancino, senza altri materiali da confezionamento, non era esaustiva. Essendo le argomentazioni dei giudici del merito basate su inferenze carenti e contraddittorie, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che quella del GIP e ha disposto l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altro titolo.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    L'art. 292, comma 2, impone al giudice cautelare un'autonoma, adeguata e critica valutazione degli elementi depositati dal pubblico ministero; l'autonomia riguarda sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari. Tuttavia la norma non impone una separazione formale rigida tra le due valutazioni: la considerazione promiscua di uno stesso elemento per entrambi i profili non è di per sé vizio, purché la valutazione sia logicamente congrua e motivata.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Nel ricorso era dedotta violazione di tale norma in relazione alla motivazione dell'ordinanza cautelare; dal testo della sentenza non emerge una nuova o specifica interpretazione ermeneutica della disposizione, che è richiamata come parametro di legittimità della misura cautelare contestata.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata ai fini degli adempimenti comunicativi della cancelleria verso il Procuratore Generale in sede, in conseguenza dell'annullamento e della liberazione disposta.

Massime di principio

  • Il giudice cautelare deve fornire una valutazione autonoma e critica degli elementi indizianti, spiegando esplicitamente le ragioni della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; ma non è obbligato a usare un linguaggio formalmente separato per i due profili.
  • La considerazione dello stesso elemento sia ai fini della gravità indiziaria sia ai fini delle esigenze cautelari non è di per sé viziata, purché la motivazione sia logicamente congrua e non contraddittoria.
  • Per quantità di stupefacente molto ridotte, rinvenimento sulla persona o in indumenti e assenza di altri elementi (confezionamento, materiali da taglio/confezionamento, somme di denaro significative) la destinazione ad uso personale è una valutazione plausibile e l'accusa deve fornire elementi oggettivi che la smentiscano per fondare la misura cautelare per finalità di spaccio.
  • La mera presenza di strumenti come un bilancino o di somme di denaro non è automaticamente sufficiente a dimostrare la destinazione allo spaccio: tali elementi vanno valutati nel contesto insieme ad altri riscontri concreti (cellophane, dosi pronte, comunicazioni di mercato, ingente disponibilità patrimoniale).
  • Se le argomentazioni del giudice del merito risultano logicamente incongrue o basate su inferenze non appropriate, la Corte di legittimità può annullare le misure cautelari senza rinvio quando non vi sia margine per un'ulteriore integrazione motivazionale.
  • In caso di annullamento della misura cautelare, l'immediata liberazione dell'indagato è disposta se non esistono altri titoli di detenzione.

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