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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13399 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento, sostenendo che non fosse stata correttamente applicata la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa del destinatario. Le cartelle riguardavano imposte dirette degli anni 1995 e 1998, oltre a somme per violazioni del codice della strada, e avevano determinato l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente il generico riferimento del giudice d'appello all'assenza del destinatario. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, la procedura semplificata prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 è utilizzabile solo in caso di irreperibilità assoluta, mentre, se l'abitazione del contribuente esiste ma il destinatario non viene reperito senza che sia accertato il trasferimento, devono essere eseguiti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., inclusi l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché accerti quale procedura notificatoria fosse concretamente applicabile e valuti le relative conseguenze. Le spese sono state rimesse al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La Corte costituzionale n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'attuale comma 4.

    La norma, come risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale, non consente di applicare indistintamente la procedura semplificata di notifica delle cartelle; tale procedura è limitata ai casi di irreperibilità assoluta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)

    Deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune.

    La procedura semplificata è legittima soltanto quando il destinatario sia assolutamente irreperibile, ossia quando non esista alcuna abitazione o sede riconducibile al contribuente presso il domicilio fiscale indicato.

  • Art. 140 c.p.c.

    Affissione alla porta della abitazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    La procedura deve essere utilizzata nei casi di irreperibilità relativa, quando l'abitazione del destinatario esiste ma egli non viene trovato e non risulta trasferito altrove. Gli adempimenti previsti devono essere effettivamente eseguiti.

  • Costituzione, sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012

    La procedura semplificata è limitata ai soli casi di "irreperibilità assoluta".

    La distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa è essenziale per garantire che il destinatario abbia una concreta possibilità di venire a conoscenza dell'atto.

Massime di principio

  • La validità della notifica di una cartella esattoriale dipende dalla corretta individuazione della situazione del destinatario: irreperibilità assoluta oppure irreperibilità relativa.
  • Se presso il domicilio fiscale indicato esiste l'abitazione del contribuente, ma questi non viene trovato e non è stato accertato un trasferimento, non basta depositare l'atto in Comune e pubblicare l'avviso all'albo: devono essere eseguiti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa.
  • Un generico riferimento all'assenza o all'irreperibilità del destinatario non è sufficiente; il giudice deve accertare e motivare la situazione concreta che giustifica la procedura notificatoria utilizzata.
  • La violazione delle formalità di notifica può comportare l'invalidità della notifica della cartella e incidere sugli atti successivi, come l'iscrizione ipotecaria, ma la conseguenza deve essere valutata dal giudice sulla base degli accertamenti di fatto.
  • In casi analoghi è quindi necessario verificare gli atti di notifica, l'esistenza dell'abitazione al domicilio fiscale, gli eventuali accertamenti sul trasferimento del destinatario, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa.

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