Sentenza n. 502/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 328/2025, depositata e resa pubblica il 24.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2411/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente il beneficio di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 328/2025, notificata al Ministero il 24 aprile 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di 1.000 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha evidenziato anche l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero, che il ricorso era stato notificato il 15 gennaio 2026 e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. È stata esclusa la liquidazione di un compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata respinta. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 15/2014, secondo cui l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative. In concreto, il Collegio ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, i tempi tecnici delle strutture centralizzate, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di utilizzo facoltativo. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 400 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e adottare, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive; il comma 4, lett. e), disciplina la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa, oltre che quando sia manifestamente iniqua, in presenza di altre ragioni ostative riferite alle peculiarità dell’inadempimento pubblico.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva e, nel caso concreto, l’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato nel titolo esecutivo quale base per il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di ordinare all’amministrazione statale l’esecuzione della pronuncia, quando il titolo sia passato in giudicato e l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un nuovo termine per l’esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, i tempi tecnici necessari, l’eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale o facoltativa del beneficio da attribuire.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura sufficiente a garantire l’esecuzione del giudicato e può concorrere a escludere l’applicazione dell’astreinte.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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