Sentenza del 17/01/2018 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Diniego Rimborso - termine decadenziale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine decadenziale per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva accertato l’incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell’Unione, invocando i principi dell’overruling e l’affidamento derivante dal precedente quadro interpretativo. La controversia riguardava quindi il dies a quo del termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata considerata tardiva e il diniego dell’Amministrazione finanziaria è stato ritenuto legittimo. Il termine decadenziale decorre dalla data del versamento dell’imposta o dell’effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia che abbia dichiarato la norma nazionale contraria al diritto dell’Unione. I principi dell’overruling non consentono di differire indefinitamente la decorrenza del termine, poiché prevale l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, particolarmente rilevante in materia tributaria.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta o da quella in cui è stata operata la ritenuta.
La norma stabilisce un termine decadenziale per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi. Tale termine non viene posticipato alla data di una successiva pronuncia della Corte di giustizia che dichiari incompatibile con il diritto dell’Unione la norma sulla cui base l’imposta è stata pagata.
Massime di principio
- Quando un tributo viene pagato in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il termine per chiedere il rimborso decorre ordinariamente dal versamento o dalla ritenuta, non dalla pronuncia europea.
- La successiva evoluzione della giurisprudenza, anche se chiarisce l’illegittimità o l’incompatibilità della disciplina applicata, non riapre automaticamente i termini decadenziali già scaduti.
- L’affidamento del contribuente e i principi dell’overruling non possono essere invocati per prorogare indefinitamente i rapporti tributari, poiché prevale l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.
- Per valutare la tempestività di una domanda di rimborso occorre verificare anzitutto la data del versamento o della ritenuta e il termine previsto dalla specifica disciplina applicabile.
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