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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15195/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di assise d'appello di Catanzaro che, accogliendo l'incidente di esecuzione proposto da Michienzi, aveva dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione n. SIEP 347/2022 relativo a 4 mesi di reclusione. La Corte dell'esecuzione aveva ritenuto che il reato, nella forma tentata (artt. 56, 629, 628, comma 2 c.p.), non rientrasse tra i delitti ostativi di cui all'art. 4-bis Ord. pen. e aveva disposto la scissione del cumulo per consentire l'eventuale fruizione dei benefici. Il PG ha censurato tale decisione per inosservanza/erronea applicazione degli artt. 656, commi 5 e 9 c.p.p. e dell'art. 4-bis Ord. pen., sostenendo che il rinvio dell'art. 656, comma 9 lett. a) al catalogo dell'art. 4-bis comprende anche i delitti nella forma tentata quando siano commessi "avvalendosi" delle condizioni previste dall'art. 416-bis o "al fine di agevolare" l'attività delle associazioni mafiose, come risultava nel caso per la presenza dell'aggravante di metodo/finalità mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte di assise d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha precisato che il rinvio operato dall'art. 656, comma 9, al catalogo dei delitti dell'art. 4-bis ha la sola funzione di individuare i reati per i quali la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta e che il riferimento all'art. 4-bis comprende anche i delitti rimasti allo stadio del tentativo se caratterizzati dal metodo o dalla finalità mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis). Ne consegue che la valutazione di ostatività, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, può comprendere i tentativi con finalità/metodo mafioso; la Corte territoriale dovrà riesaminare l'istanza conformandosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 656 c.p.p.

    art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.

    Il comma 5 disciplina la sospensione dell'esecuzione per pene detentive brevi; il comma 9 esclude la sospensione per i reati elencati nell'art. 4-bis Ord. pen. Il rinvio all'art. 4-bis ha la funzione di individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza importare i requisiti per l'accesso ai benefici penitenziari previsti da art. 4-bis.

  • art. 4-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La formulazione che include "i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le associazioni" ricomprende anche i delitti tentati se caratterizzati dal metodo o dalla finalità mafiosa; pertanto ai fini dell'art. 656, comma 9, anche i tentativi con tali caratteristiche rientrano nell'elenco ostativo.

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento alle condizioni/strutture delle associazioni mafiose che, se utilizzate o favorite, configurano il requisito per ricomprendere il reato nell'art. 4-bis anche nella forma tentata.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    riferimenti normativi menzionati nell'ambito dei limiti temporali del comma 5 dell'art. 656 c.p.p. (quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354; sei anni negli articoli 90 e 94 del DPR n. 309/1990)

    Citati solo come parametri di durata per la sospensione; non incidono sul principio relativo all'ostatività ricavata dall'art. 4-bis.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019

    sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019

    La Corte di Cassazione osserva che il rinvio dell'art. 656, comma 9, non è influenzato dalla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 4-bis, sicché la portata del catalogo ostativo resta applicabile ai fini della sospensione dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), i reati indicati nell'art. 4-bis Ord. pen. sono considerati "ostativi" anche se commessi nella forma tentata, purché risultino caratterizzati dal metodo o dalla finalità mafiosa (o dall'avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416-bis).
  • Il rinvio dall'art. 656, comma 9, al catalogo dell'art. 4-bis serve solo a identificare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta e non comporta automaticamente l'applicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari.
  • In caso di incidente di esecuzione il giudice deve valutare specificamente se il reato, anche nella forma tentata, presenti le caratteristiche di metodo/finalità mafiosa che lo rendono ostativo; un errore in tale valutazione può determinare l'annullamento e il rinvio della decisione.
  • La presenza di aggravanti correlate a finalità o metodo mafioso può impedire la sospensione dell'esecuzione anche per condanne brevi o per parti di pena cumulate, se il reato rientra nel perimetro dell'art. 4-bis.
  • Se la Corte territoriale interpreta l'ostatività in modo difforme dai principi della Cassazione, è probabile l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

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