Sentenza n. 6057/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso, per esami, per l'ammissione di 146 (centoquarantasei) allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito per l'anno accademico 2023-2024, notificato al ricorrente in data 17.04.2023, nonché di tutti gli atti antecedenti e successivi e per l’accertamento del proprio diritto alla riammissione al concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per giudizio di inidoneità sanitaria fondato su una presunta allergia ad amoxicillina con manifestazione clinica severa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per l'ammissione al primo anno dell'Accademia Militare dell'Esercito, deducendo l'illegittimità del giudizio di inidoneità sanitaria per allergia ad amoxicillina e producendo documentazione medica ritenuta idonea a prospettare una diversa valutazione. In sede cautelare è stata disposta l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali. La verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa ha poi accertato l'idoneità del candidato al reclutamento. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, essendo stato incorporato in altra Forza Armata e ammesso a un diverso corso di formazione. Ha tuttavia chiesto una pronuncia incidentale sull'idoneità fisica e sull'assenza della patologia contestata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento dell'esclusione non avrebbe più arrecato al ricorrente un'utilità concreta, diretta e attuale, avendo egli dichiarato di non avere più interesse alla decisione e risultando inserito in altra Forza Armata. Il Collegio ha negato la possibilità di pronunciarsi incidenter tantum sull'idoneità fisica o sull'illegittimità del provvedimento. L'interesse a ricorrere deve infatti consistere in un'utilità pratica, diretta e immediata e non può ridursi all'astratta aspirazione al ripristino della legalità. Ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, c.p.a., venuto meno l'interesse all'annullamento, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto soltanto quando sussista un interesse ai fini risarcitori, che nella specie non è stato dedotto. Le spese di lite sono state compensate; nulla è stato disposto sulle spese di verificazione, non richieste né quantificate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 34, commi 2 e 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
Non è ammissibile un accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto, separato dalla domanda demolitoria, salvo che sia dedotto un interesse ai fini risarcitori.
art. 39 c.p.a.
rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile
Consente l'applicazione dell'art. 100 c.p.c. al processo amministrativo in tema di interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
L'interesse processuale deve essere concreto e attuale e deve corrispondere a un'utilità pratica, diretta e immediata ottenibile con la pronuncia richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Unitamente alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e il loro oscuramento.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e riferito a un'utilità pratica, diretta e immediata ottenibile dalla pronuncia giudiziale; non è sufficiente l'astratta aspirazione al ripristino della legalità o all'affermazione della correttezza della propria posizione.
- Quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità dell'annullamento dell'atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Venuto meno l'interesse alla domanda di annullamento, non è ammissibile una pronuncia incidentale autonoma sull'illegittimità dell'atto, salvo che il ricorrente deduca e dimostri uno specifico interesse ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
- La verificazione favorevole svolta nel corso del giudizio non impone al giudice di pronunciarsi nel merito quando il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla domanda demolitoria e non abbia dedotto un interesse risarcitorio.
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