Sentenza n. 1326/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento n. 0093930, del 23 luglio 2025, emesso dalla Questura di Firenze e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stata dichiarata improcedibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D.lgs. 286/1998; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 6 aprile 2023, ottenendo successivamente il riconoscimento della protezione speciale e il relativo permesso di soggiorno. Il 19 marzo 2025 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato improcedibile l'istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha abrogato la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria dell'art. 7 del decreto-legge, sostenendo che, essendo stata presentata l'originaria domanda di protezione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, doveva continuare ad applicarsi il regime previgente. La Questura aveva inoltre erroneamente indicato nel provvedimento la data dell'8 agosto 2023 quale data della domanda di protezione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Interpretando l'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, come convertito dalla l. n. 50/2023, alla luce dell'orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto che la disciplina transitoria faccia riferimento all'istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno, e non alla successiva istanza di conversione. La previa presentazione della domanda di protezione internazionale determina l'ultrattività dell'intero regime previgente, inclusa la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato, quando la domanda originaria sia stata presentata prima del 5 maggio 2023. Poiché il ricorrente aveva presentato la domanda il 6 aprile 2023, la Questura avrebbe dovuto ammettere la possibilità di conversione e procedere all'esame dell'istanza secondo la disciplina previgente. Il diniego è stato quindi ritenuto illegittimo e annullato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
Disciplina previgente che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Base normativa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciuto al ricorrente.
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023
per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
Il comma 1 ha abrogato la convertibilità dei permessi per protezione speciale, ma i commi 2 e 3 mantengono il regime previgente per le domande originarie di rilascio del titolo presentate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, includendo la facoltà di conversione in permesso per lavoro quando ne ricorrono i presupposti.
art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. 286/1998
Disposizione richiamata dall'art. 7, comma 3, in materia di permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati e del loro rinnovo.
art. 7, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023
La data rilevante per individuare la disciplina applicabile è quella della domanda originaria di protezione internazionale, non quella della domanda di conversione; il divieto di conversione opera soltanto per le domande originarie presentate dopo il 5 maggio 2023.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, si riferisce all'istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno e non alla successiva istanza di conversione.
- Il permesso di soggiorno per protezione speciale resta convertibile in permesso per lavoro subordinato quando la domanda originaria di protezione internazionale sia stata presentata prima del 5 maggio 2023, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
- La previa presentazione della domanda originaria prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta determina l'ultrattività dell'intero regime previgente, compresa la facoltà di conversione del titolo di soggiorno.
- L'amministrazione non può negare la conversione applicando il nuovo divieto sulla base della data della domanda di conversione o di un'erronea ricostruzione della data della domanda originaria, quando dagli atti risulti che quest'ultima è anteriore al 5 maggio 2023.
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