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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 3203 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Risoluzione per mutuo dissenso - Tassazione in misura proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto che il contratto di risoluzione per mutuo dissenso rientra tra gli atti assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, poiché si tratta di un atto risolutivo la cui fonte non è una clausola o condizione contenuta nel negozio risolto; pertanto è stata confermata l'applicazione della tassazione proporzionale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

verificare se il contratto di risoluzione per mutuo dissenso di una precedente cessione d'azienda sia soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale; la questione principale riguarda la qualificazione fiscale dell'atto come atto risolutivo autonomo non originato da clausola o condizione contenuta nell'atto originario

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    regola residuale che assoggetta all'imposta di registro in misura proporzionale gli atti risolutivi di negozi giuridici quando la risoluzione non trova la propria fonte in clausole o condizioni contenute nel negozio originario

  • Cass. ord. n. 4134/2015

    precedente giurisprudenziale che conferma l'interpretazione secondo cui le risoluzioni consensuali autonome possono essere assoggettate a tassazione proporzionale

  • Cass. ord. n. 24506/2018

    ulteriore precedente che ribadisce il principio applicativo dell'art. 28, comma 2, DPR 131/86 alle risoluzioni per mutuo dissenso non originate da clausole contrattuali

Massime di principio

  • Se la risoluzione interviene per mutuo dissenso e costituisce un atto autonomo che non trae origine da una clausola o condizione già prevista nell'atto originario, si applica l'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, DPR 131/1986
  • Se invece la risoluzione discende dall'operatività di una clausola risolutiva espressa o da una condizione prevista nel contratto originario, la tassazione potrebbe seguire una diversa disciplina (non applicandosi la regola residuale dell'art. 28, comma 2)
  • In casi simili è fondamentale valutare la causa e la fonte della risoluzione (autonomia dell'atto vs. attivazione di clausola contrattuale) e documentare chiaramente la volontà delle parti per determinare la corretta qualificazione fiscale
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, è consigliabile specificare nel negozio di risoluzione il fondamento giuridico della stessa (se autonomo o in esecuzione di clausola) e fornire elementi sul valore economico dell'operazione, utile per la quantificazione dell'imposta proporzionale

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