Cassazione Penale, Sentenza n. 13293/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di proscioglimento del 27/07/2024 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro (in sede di rinvio) per il delitto di omicidio di Romeo Giuseppe, sostenendo che i giudici di merito avessero valutato i singoli elementi probatori in modo frammentario omettendo un esame unitario del compendio probatorio e avessero violato i criteri di valutazione della prova (art. 192, comma 2, c.p.p.), dando luogo a motivazione mancante o illogica. L'impugnazione contestava in particolare il trattamento dato alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in specie Cosimo Scaglione e Pasquale Perciaccante) ritenute dal PG convergenti e decisive, nonché la valutazione delle nuove dichiarazioni acquisite in sede di rinvio (es. Nicola Acri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale, investita di rinvio per vizio di motivazione, avesse compiuto una piena e corretta rivalutazione del complesso probatorio (anche integrando l'istruttoria con nuovo collaboratore), valutando in modo unitario le fonti dichiarative e motivando analiticamente le ragioni di inattendibilità e irrilevanza di ciascuna dichiarazione. La Suprema Corte ha ricordato che il giudice del rinvio dispone di pieni poteri di cognizione in caso di annullamento per vizi di motivazione e non è vincolato dalle valutazioni fattuali del provvedimento annullato; inoltre il controllo in sede di legittimità riguarda la correttezza e la completezza della motivazione e non un riesame del merito probatorio. Per questi motivi non è stato ravvisato alcun vizio di manifesta illogicità o carenza motivazionale che giustificasse la cassazione.
Norme richiamate
richiamato nei principi relativi ai criteri di valutazione della prova: il giudice deve valutare attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, con necessità di riscontri esterni quando le dichiarazioni sono potenzialmente inquinate
norma richiamata in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta nel giudizio di rinvio: il giudice di rinvio può integrare l'istruttoria e riesaminare il materiale probatorio
richiamata in ordine ai limiti all'utilizzabilità di atti e verbali di altri procedimenti (necessità di autorizzazione/consenso per l'uso di atti estranei al procedimento)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
norma richiamata quale parametro di legittimità in tema di vizio di motivazione e di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Quando la prova è basata prevalentemente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è necessaria cautela: la valutazione richiede l'accertamento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca e la ricerca di riscontri esterni, convergenti e specifici rispetto al nucleo essenziale dell'accusa.
- Se la Corte di cassazione annulla per vizi di motivazione e rinvia, il giudice di rinvio dispone di pieni poteri di cognizione; può rinnovare l'istruttoria e riconsiderare l'intero compendio probatorio, purché non si fondi nuovamente sugli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla cassazione.
- La cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della prova; il controllo di legittimità riguarda la correttezza e la completezza della motivazione (assenza di contraddizioni, illogicità manifesta o vuoti motivazionali), non la rinnovazione del giudizio di fatto.
- La presenza di una 'contaminazione genetica' (accordi tra collaboratori per concertare accuse) mette fortemente in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni e richiede al giudice riscontri esterni rigorosi prima di fondare una condanna.
- Contraddizioni interne e incoerenze successive nelle dichiarazioni dei collaboratori riducono il loro valore probatorio; la loro risoluzione richiede, se possibile, escussioni dirette e riscontri documentali o testimoniali indipendenti.
- L'utilizzo di atti o verbali provenienti da altri procedimenti è soggetto a limiti procedurali (art. 238 c.p.p. e simili): l'uso illegittimo può comportare l'annullamento e obbliga il giudice di rinvio a riesaminare la prova senza quegli elementi.
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione di merito basata su valutazione probatoria, è necessario dimostrare un vizio della motivazione (es. illogicità manifesta o carenza) e non solo dissentire dalla valutazione del merito.
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