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Sentenza

Sentenza n. 1153/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro n. 238/2024, pubblicata in data 21.05.2024;

Giustizia amministrativa202501143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 238/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 238/2024, pubblicata il 21 maggio 2024. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito dichiarando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta e ha prodotto documentazione comprovante l’avvenuto adempimento. Non sono indicati ulteriori motivi o contestazioni di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento delle somme dovute è intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato condannato a pagare euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    risultando l’avvenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente intervenuto nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’adempimento dell’amministrazione interviene dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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