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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38705/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi alla gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense, sulla base dei redditi libero-professionali dichiarati. La Corte d'appello aveva annullato l'avviso di addebito ritenendo insussistente l'obbligo contributivo, sia perché non risultava provato che la professionista avesse esercitato abitualmente l'attività forense, sia perché il reddito prodotto nell'anno, pari a Euro 2.526,00, era inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 e confermava l'occasionalità dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia previdenziale e fiscale, e censurando soltanto la ratio fondata sull'occasionalità desunta dal modesto reddito, senza attaccare la distinta ratio relativa alla mancata prova dell'abitualità dell'esercizio professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione: da un lato, la mancata prova dell'esercizio abituale della professione nel 2009; dall'altro, la modesta entità del reddito dichiarato, indicativa dell'occasionalità. Poiché il ricorrente ha contestato soltanto la seconda ratio e non anche la prima, il ricorso non poteva condurre alla cassazione della sentenza. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    La censura era formalmente proposta come violazione di legge, ma è risultata inidonea perché non investiva tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Richiamato dall'INPS quale base della pretesa contributiva alla gestione separata.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011

    Richiamato dall'INPS quale norma pertinente alla contribuzione dovuta.

  • art. 53 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'INPS in relazione ai redditi di lavoro autonomo.

  • artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980

    Richiamati dall'INPS nel quadro normativo sulla contribuzione degli avvocati.

  • art. 21, comma 10, L. 247/2012

    Richiamato dall'INPS nella disciplina previdenziale forense.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003

    Richiamato dall'INPS quale ulteriore base normativa della pretesa contributiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata depositata proposta ai sensi di tale norma nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura in modo specifico e fondato tutte le rationes.
  • La mancata impugnazione anche di una sola delle rationes autonome rende definitiva quella statuizione e impedisce la cassazione della decisione, perché la sentenza resta sorretta da una base autonoma non scalfita.
  • Nel giudizio di legittimità non basta contestare solo una parte della motivazione se la decisione è sorretta anche da un diverso e autonomo argomento non attinto dal ricorso.
  • In presenza di un motivo di ricorso che investe soltanto una delle ragioni poste a fondamento della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di decisività delle censure.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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