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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04116/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ma la censura è stata ritenuta una mera reiterazione dei motivi già esaminati e respinti in appello, senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto prevista per la ricettazione. Con gli ulteriori due motivi ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha inoltre richiamato, sul trattamento sanzionatorio, il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di pena e continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente riproduttivo delle censure già formulate in appello; ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo all'attenuante speciale della ricettazione, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego in modo coerente con i principi di legittimità; ha considerato manifestamente infondati anche i motivi sull'art. 131-bis c.p. e sulle attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la sua personalità criminale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte in appello integra inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte richiama la struttura del reato di ricettazione e afferma che la motivazione di appello aveva correttamente accertato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

  • art. 648, comma quarto, cod. pen.

    L'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva in cui il valore del bene è elemento concorrente solo sussidiario; se il bene non è di valore particolarmente lieve, la tenuità va esclusa, e in ogni caso rilevano anche gli indici negativi oggettivi e soggettivi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la positiva valutazione di tutte le componenti richieste; il diniego può derivare dalla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri previsti, e precedenti penali e personalità criminale possono escluderne l'operatività.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato anche dalla sola presenza di precedenti penali, in assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.

  • art. 132 cod. pen.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i limiti di legge e non in modo arbitrario.

  • art. 133 cod. pen.

    La commisurazione della pena e la valutazione della particolare tenuità del fatto devono avvenire secondo i criteri legali di gravità del reato e capacità a delinquere dell'agente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In materia di ricettazione, l'attenuante della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva: il valore del bene è solo un indice sussidiario e non basta, da solo, a imporre il riconoscimento del beneficio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera se risulta negativo anche uno solo dei criteri richiesti dalla legge, potendo incidere sia elementi oggettivi sia la personalità dell'agente.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate legittimamente in presenza di precedenti penali e in assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.
  • La quantificazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.
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