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Sentenza

Sentenza n. 840/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2025/28 della Regione Toscana nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso; - di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi; - ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti; - ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Toscana; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020, del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021, del Decreto del Ministero della Salute dell'8/3/2023, del Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2024 e successivi decreti o proroghe di estremi ignoti per il triennio 2025/28; -ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/12/2023 e ss.mm.ii.; - ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione; - ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto - anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - in quanto occorra, dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Giustizia amministrativa202514845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e atti applicativi del corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Toscana per il triennio 2025/2028, nella parte in cui impongono il divieto assoluto di svolgere attività libero-professionale durante il corso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (medico in formazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando, gli atti di convocazione, i moduli di iscrizione, il regolamento regionale e gli ulteriori atti presupposti nella parte in cui prevedono l'incompatibilità assoluta tra la frequenza del corso di formazione specifica in Medicina Generale e lo svolgimento di attività libero-professionale, chiedendo anche l'accertamento del diritto a frequentare il corso e a svolgere attività professionale compatibile con gli obblighi formativi. È stata inoltre prospettata, ove occorrente, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. n. 368/1999. La censura centrale consiste nell'illegittimità del divieto generalizzato, ritenuto sproporzionato e irragionevole, in assenza di una verifica concreta della compatibilità dell'attività professionale con la frequenza e gli obiettivi formativi.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso nei sensi indicati in motivazione. Facendo propria la più recente posizione del Consiglio di Stato e richiamando anche precedenti conformi della stessa Sezione, ha ritenuto che la regola dell'impegno formativo esclusivo prevista dall'art. 11 del d.m. 7 marzo 2006 non abbia carattere assoluto. La disciplina europea richiede la formazione a tempo pieno quale modalità ordinaria, ma ammette che l'obiettivo formativo possa essere preservato anche attraverso una valutazione della compatibilità dell'attività lavorativa. Le successive disposizioni nazionali che consentono, in determinate condizioni, attività convenzionali o lavorative ai medici iscritti ai corsi confermano il temperamento del principio di esclusività. Inoltre, lo stesso d.m. 7 marzo 2006 consente, per i corsi a tempo parziale, lo svolgimento di altre attività lavorative quando compatibili con i periodi formativi. Ne deriva che l'attività libero-professionale non è astrattamente incompatibile con il conseguimento di una formazione adeguata e uniforme. È quindi sproporzionato e irragionevole vietarla in modo assoluto ai corsisti a tempo pieno e sanzionare automaticamente con l'espulsione la sua effettuazione. L'amministrazione deve procedere a una verifica concreta della compatibilità dell'attività professionale con gli obblighi formativi e adottare le necessarie misure organizzative. Le spese sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 24 d.lgs. 368/1999

    Disciplina, nel quadro richiamato dal giudice, la formazione specifica in medicina generale; la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente non è stata ritenuta necessaria ai fini della decisione.

  • art. 11 d.m. 7 marzo 2006

    divieto per i medici in formazione a tempo pieno di esercitare attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo

    La disposizione pone una regola di esclusività dell'impegno formativo, ma non può essere interpretata come divieto assoluto e inderogabile, alla luce delle successive disposizioni normative e della ratio della formazione.

  • art. 12, commi 1, 3 e 4, d.m. 7 marzo 2006

    il livello della formazione a tempo parziale deve corrispondere qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; per i medici in formazione a tempo parziale è consentita ogni altra attività lavorativa purché compatibile con i periodi di formazione

    La disciplina dimostra che lo svolgimento di attività lavorativa o libero-professionale può essere compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi, previa verifica concreta e organizzazione dei periodi di formazione.

  • art. 19, comma 11, l. 448/2001

    Consente, in determinate condizioni, ai medici abilitati iscritti ai corsi di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale di svolgere sostituzioni e attività di guardia medica.

  • art. 9 d.l. 135/2018, convertito dalla l. 12/2019

    Consente ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di partecipare, in situazione di carenza contingente, all'assegnazione di incarichi convenzionali, secondo le condizioni previste dalla norma.

  • art. 12, comma 3, d.l. 35/2019, convertito dalla l. 60/2019

    Prevede una modalità di accesso riservato al corso per determinate categorie di medici già impegnati in attività convenzionali, confermando il temperamento del principio di incompatibilità assoluta.

  • art. 24, paragrafo 1, lettera c), Direttiva 93/16/CEE

    svolgimento della formazione a tempo pieno e sotto il controllo dell'autorità o degli enti competenti

    La formazione a tempo pieno costituisce la modalità ordinaria per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

  • art. 25, paragrafi 1 e 2, Direttiva 93/16/CEE

    la formazione a tempo ridotto non deve essere compromessa dall'esercizio a titolo privato di un'attività professionale rimunerata

    La disciplina europea ammette la formazione a tempo ridotto e riconosce che l'attività professionale privata non compromette necessariamente il livello qualitativo della formazione, purché siano rispettati gli obiettivi formativi.

Massime di principio

  • Il divieto di svolgere attività libero-professionale durante il corso di formazione specifica in Medicina Generale non può essere applicato in modo assoluto e automatico quando l'attività sia concretamente compatibile con la frequenza e con il conseguimento degli obiettivi formativi.
  • La formazione a tempo pieno costituisce la modalità ordinaria di organizzazione del corso, ma non implica necessariamente l'incompatibilità astratta di ogni attività professionale privata; l'amministrazione deve verificare in concreto la compatibilità dell'attività con gli obblighi formativi.
  • È sproporzionata e irragionevole la previsione del divieto generalizzato di attività libero-professionale accompagnata dall'espulsione automatica del corsista, senza una valutazione individuale dell'incidenza dell'attività sulla formazione.
  • L'amministrazione regionale deve adottare misure organizzative e procedure idonee a garantire gli obiettivi formativi, valutando caso per caso la compatibilità dell'attività professionale anziché imporre una preclusione assoluta.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitariePartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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