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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38054/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caruso impugna l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame ha rideterminato in €310.434,09 (C 310.434,09) il sequestro preventivo sui rapporti bancari a lui intestati e, in caso di incapienza, sui beni immobili, sostenendo: 1) che dall'importo oggetto di sottrazione fraudolenta andava decurtata la somma di C 181.734,23 corrispondente al TFR dei dipendenti trasferiti con i rami d'azienda, perché tale importo costituiva credito esigibile dei lavoratori e pertanto non pignorabile e non computabile quale passività della cessione; 2) che alcune somme effettivamente corrisposte alla società cedente per la cessione dei rami d'azienda (C 24.500,00 e C 17.309,77) non erano state distratte al credito dell'Amministrazione finanziaria e quindi non potevano concorrere alla sottrazione fraudolenta; 3) che la qualificazione come atto fraudolento della cessione e la determinazione del prezzo erano infondate, essendo il prezzo congruo e non artificioso. Denuncia altresì carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la valutazione del Tribunale del Riesame circa l'artificiosità dell'inserimento del TFR fra le passività della cessione e quindi l'impossibilità di computare la somma di C 181.734,23 quale elemento deduttivo dal valore sottratto al fisco; ha ricordato che il TFR diventa esigibile solo al termine del rapporto e, nel quadro della cessione d'azienda disciplinata dall'art.2112 c.c., il datore di lavoro cessionario e cedente hanno obblighi distinti rispetto alle quote maturate, con la conseguenza che la somma relativa al TFR maturato non costituisce passività della cessione utilizzabile per ridurre l'ammontare da sequestrare. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché attiene a questioni non rimandate dalla sentenza rescindente. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e confermata, di fatto, la rideterminazione dell'importo da sequestrare (C 310.434,09). Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, artt. 5 e 11

    artt. 5 e 11 D.Lgs. 74/2000

    Gli articoli richiamati disciplinano i reati tributari (evasione IVA e altre fattispecie) e costituiscono il fondamento della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus relativamente ai capi imputati ai fini delle misure cautelari reali

  • art. 2112 cod. civ.

    Applicato per valutare gli effetti della cessione dei rami d'azienda sui rapporti di lavoro: il regime di continuità e gli obblighi reciproci tra cedente e cessionario comportano che il TFR maturato fino alla cessione non possa essere considerato una passività della cessione deducibile ai fini della determinazione del prezzo e della valutazione di eventuale sottrazione fraudolenta

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami interni)

    Sez. L, Sentenza n. 4897/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5376/2020; Sez. L., Sentenza n. 27507/2019; Cass. nn. 164/2016 e 11479/2013

    La giurisprudenza richiamata è utilizzata per affermare che il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e per chiarire la disciplina delle obbligazioni tra cedente e cessionario; tali principi supportano la esclusione del TFR quale passività computabile nella cessione per ridurre l'ammontare sottratto al fisco

Massime di principio

  • Il TFR maturato fino alla data della cessione di un ramo d'azienda non è automaticamente deducibile dal prezzo della cessione: ai fini della determinazione di passività rilevanti per contestare una sottrazione fraudolenta, va considerata la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. e il carattere esigibile del TFR (esigibilità che si realizza solo alla cessazione del rapporto).
  • L'inclusione artificiosa di voci passive nella determinazione del prezzo di una cessione può essere interpretata come elemento indiziario di frode se serve a sottrarre risorse alla garanzia dei crediti fiscali; in sede cautelare il giudice può valorizzare tali indizi per disporre o confermare misure reali.
  • In materia cautelare reale, i ricorsi devono attenersi al perimetro delle questioni rimandate dalla pronunzia di rinvio: censure su punti non oggetto del rinvio possono essere ritenute inammissibili.
  • La valutazione cautelare del fumus e del periculum tiene conto della natura provvisoria delle contestazioni e può legittimare limitazioni patrimoniali quando emergono elementi concreti di artificialità o distrazione di beni rispetto ai crediti erariali.
  • Nelle contestazioni riguardanti trasferimenti d'azienda, è importante distinguere tra somme effettivamente corrisposte e passività formalmente annotate: solo se emerge che tali somme sono state concretamente sottratte alle ragioni del fisco può configurarsi la sottrazione fraudolenta.

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