Sentenza n. 9425/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 3904/2025 del Tribunale di Roma - sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3904/2025, relativa al pagamento del beneficio della Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l’inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3904/2025, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di euro 500,00, e aveva condannato il Ministero a darvi applicazione. Ha inoltre chiesto il pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che l’ottemperanza avente a oggetto una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e consente di verificare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato il mancato pagamento del beneficio e il Ministero non aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione, il Collegio ha accertato l’inadempimento e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Sono stati riconosciuti gli interessi legali ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c. sull’importo nominale di euro 500,00, ma soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
L’azione consente di ottenere l’attuazione del giudicato civile e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla pronuncia del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Nel giudizio di ottemperanza possono essere chiesti gli interessi e la rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, nonché il risarcimento dei danni connessi alla mancata o inesatta esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto.
art. 1284, comma 1, c.c.
Gli interessi legali ordinari sono dovuti sull’importo nominale del beneficio dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfacimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo verifica l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega il mancato adempimento dell’amministrazione e quest’ultima non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, può essere accertata l’inottemperanza e può essere ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale.
- Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi legali maturati sull’importo dovuto dal passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfacimento, nei limiti della domanda e della disciplina applicabile.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di sostituirsi all’amministrazione nell’esecuzione del giudicato entro un termine prestabilito.
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