Cassazione Civile, Ordinanza n. 25954/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, fondato sull'esame dei conti correnti bancari del contribuente e di alcuni familiari stretti, con recupero a tassazione di maggiori IVA e IRPEF in relazione a versamenti in contanti e prelevamenti/assegni ritenuti non giustificati. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo giustificati alcuni versamenti, non addebitabili alcune operazioni per la modestia degli importi e riducendo le sanzioni. In appello l'Ufficio aveva contestato, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e la giustificazione delle movimentazioni sui conti dei familiari; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo generiche alcune doglianze dell'Ufficio sui versamenti, ma non giustificata l'esclusione di talune movimentazioni sui conti familiari e non consentita la riduzione delle sanzioni sotto il minimo. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di appello relativi ai prelevamenti per euro 559.454,24; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto generico l'appello dell'Ufficio in relazione ai versamenti in contanti per euro 1.244.715,27; 3) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per avere la CTR attribuito valore probatorio a giustificazioni asseritamente generiche e prive di riscontro documentale.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che la CTR abbia omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello relativo ai prelevamenti/assegni per euro 559.454,24, con conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia e error in procedendo. Dichiara invece inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché non coglie la ratio decidendi della CTR, che aveva ritenuto l'appello generico non già per mancanza di una formula assertiva, ma per la mancata critica specifica alle giustificazioni del contribuente e per la mancata indicazione delle singole movimentazioni ancora sospette; il terzo perché dipendente dal secondo e, comunque, inconferente rispetto al contenuto motivazionale della sentenza impugnata. La sentenza viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e doglianze ritualmente dedotte; la sua violazione integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per error in procedendo, come l'omessa pronuncia.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
l'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la censura è inammissibile se non confronta la concreta ratio della decisione impugnata.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
nei controlli bancari opera una presunzione legale relativa sui movimenti non giustificati, superabile dal contribuente con prova contraria analitica.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
in materia IVA gli accertamenti bancari consentono l'utilizzo delle movimentazioni come base presuntiva di imponibile, salvo prova contraria del contribuente.
art. 2697 c.c.
regola la ripartizione dell'onere della prova; nel caso di accertamenti bancari grava sul contribuente dimostrare l'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per omessa pronuncia quando il giudice d'appello non prende posizione su uno specifico motivo di gravame, purché il motivo sia stato effettivamente dedotto e sia individuabile in modo preciso dagli atti.
- Nel processo tributario l'appello deve contenere censure specifiche e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente una critica meramente assertiva o riproduttiva delle difese già svolte in primo grado.
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa sui versamenti e prelevamenti non giustificati può essere superata dal contribuente solo mediante prova contraria analitica riferita a ciascuna movimentazione contestata.
- Per contestare efficacemente la prova contraria offerta dal contribuente, l'Ufficio deve prendere posizione in modo specifico sulle singole operazioni e sulle giustificazioni documentali addotte; in cassazione, la censura deve investire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le fatture o altri documenti possono giustificare le movimentazioni bancarie solo se idonei a spiegare in modo coerente e temporalmente compatibile le singole operazioni oggetto di rilievo.
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