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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45616/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (30/05/2024) che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati al Capozzoli per i reati ascritti ai capi 1 e 2 (intestazione fittizia di societa' ex art. 512-bis cod. pen.), con l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) e connesse contestazioni. Il difensore ha dedotto: vizio di motivazione, manifesta illogicita' e erronea applicazione della legge penale e processuale; erronea lettura delle conversazioni intercettate (contestando la riferibilita' delle attivita' al Capozzoli), carenza di elementi sulla provenienza delle risorse economiche e sull'elemento soggettivo dei reati; mancata dimostrazione della finalita' di eludere le misure di prevenzione; carenza di motivazione rispetto alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. Si censurava inoltre l'adesione acritica all'ordinanza genetica e la richiesta di riconsiderare fatti e valutazioni probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo in gran parte manifestamente infondato o, in parte, generico e inammissibile. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita' sulle misure cautelari (non puo' rivedersi la valutazione del merito o la riconsiderazione delle intercettazioni se non per violazione di norme o manifesta illogicita') e ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame sul punto della gravita' indiziaria, sulla riferibilita' delle attivita' al Capozzoli e sulla finalita' di eludere le misure di prevenzione. Sono state respinte le doglianze relative alla mancata analisi della provenienza delle risorse e alla carenza dell'elemento soggettivo, salvo che tali censure risultassero solo riedizioni di una diversa lettura dei fatti. Il ricorso e' stato rigettato; il ricorrente e' condannato alle spese; disposta trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario (ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.) in quanto il Capozzoli resta detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione autonoma o concorrente del Capozzoli nelle condotte contestate

  • art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.

    Rilevanza delle circostanze aggravanti o attenuanti nel concorso di reati; richiamato nella rubrica delle imputazioni

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di intestazione fittizia; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame abbia fornito elementi indiziari congrui circa la fittizia attribuzione delle societa' e la gestione di fatto

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per avere agito con metodo mafioso o ai fini dell'associazione di tipo mafioso; la pronuncia ha recepito la qualificazione aggravata in relazione al contesto di clan indicato dagli atti

  • art. 648-ter cod. pen.

    Autoriciclaggio: menzionato nell'ordinanza di riesame ma il ricorso di cassazione qui riguarda i soli capi 1 e 2; la Corte ha richiamato che la contestazione era presente ma non era oggetto principale del ricorso

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Fondamento delle doglianze di cassazione (violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione); la Corte ha valutato tali censure alla luce dei limiti del sindacato di legittimita'

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione delle prove intercettate; richiamato nel quadro delle censure mosse alla lettura delle conversazioni

  • art. 273 c.p.p.

    Parametro sulla gravita' indiziaria necessario per misure cautelari; la Corte ha confermato che l'insussistenza puo' essere rilevata in cassazione solo per violazione di norme o manifesta illogicita'

  • art. 274 c.p.p.

    Esigenze cautelari; la corte ha ritenuto inammissibile e generico il motivo che lamentava carenza di motivazione su questo punto, anche perche' non specificamente dedotto in sede di merito

  • art. 292 c.p.p.

    Requisiti formali della decisione di riesame; il Collegio ha richiamato che la motivazione del riesame deve conformarsi al modello dell'art. 546 c.p.p. con adattamenti

  • art. 546 c.p.p.

    Modello di motivazione cui attenersi per le decisioni cautelari; richiamato come parametro di struttura motivazionale

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norma procedurale che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà; applicata per comunicare l'esito al carcere dove il ricorrente e' detenuto

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato sulla valutazione degli indizi e delle intercettazioni e' limitato: non e' consentito rinnovare la valutazione di merito o proporre una semplice diversa lettura degli stessi fatti; occorre denunciare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione
  • Le censure generiche o non sviluppate su punti decisivi (es.: elemento soggettivo o esigenze cautelari) sono spesso inammissibili; vanno formulate con riferimento preciso alle parti dell'atto e alle norme violate
  • Per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) utile e' dimostrare non solo la parvenza formale della titolarita', ma anche indizi concreti di gestione di fatto e, laddove contestato, la provenienza delle risorse e la finalita' di eludere misure di prevenzione; tuttavia anche indizi circostanziali, correttamente collegati, possono essere ritenuti sufficienti dal giudice del merito
  • Quando si contesta la carenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e' importante aver sollevato e documentato tali censure nei gradi di merito: l'omessa deduzione specifica davanti al tribunale del riesame puo' rendere inammissibile il motivo in Cassazione
  • Le decisioni del riesame devono contenere una motivazione strutturata secondo i parametri procedurali (art. 292 e 546 c.p.p. adattati); ma la Corte di legittimita' interviene solo per carenze manifeste o per violazioni normative formali

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