Cassazione Penale, Sentenza n. 45616/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (30/05/2024) che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati al Capozzoli per i reati ascritti ai capi 1 e 2 (intestazione fittizia di societa' ex art. 512-bis cod. pen.), con l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) e connesse contestazioni. Il difensore ha dedotto: vizio di motivazione, manifesta illogicita' e erronea applicazione della legge penale e processuale; erronea lettura delle conversazioni intercettate (contestando la riferibilita' delle attivita' al Capozzoli), carenza di elementi sulla provenienza delle risorse economiche e sull'elemento soggettivo dei reati; mancata dimostrazione della finalita' di eludere le misure di prevenzione; carenza di motivazione rispetto alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. Si censurava inoltre l'adesione acritica all'ordinanza genetica e la richiesta di riconsiderare fatti e valutazioni probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo in gran parte manifestamente infondato o, in parte, generico e inammissibile. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita' sulle misure cautelari (non puo' rivedersi la valutazione del merito o la riconsiderazione delle intercettazioni se non per violazione di norme o manifesta illogicita') e ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame sul punto della gravita' indiziaria, sulla riferibilita' delle attivita' al Capozzoli e sulla finalita' di eludere le misure di prevenzione. Sono state respinte le doglianze relative alla mancata analisi della provenienza delle risorse e alla carenza dell'elemento soggettivo, salvo che tali censure risultassero solo riedizioni di una diversa lettura dei fatti. Il ricorso e' stato rigettato; il ricorrente e' condannato alle spese; disposta trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario (ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.) in quanto il Capozzoli resta detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione autonoma o concorrente del Capozzoli nelle condotte contestate
art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.
Rilevanza delle circostanze aggravanti o attenuanti nel concorso di reati; richiamato nella rubrica delle imputazioni
art. 512-bis cod. pen.
Reato di intestazione fittizia; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame abbia fornito elementi indiziari congrui circa la fittizia attribuzione delle societa' e la gestione di fatto
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per avere agito con metodo mafioso o ai fini dell'associazione di tipo mafioso; la pronuncia ha recepito la qualificazione aggravata in relazione al contesto di clan indicato dagli atti
art. 648-ter cod. pen.
Autoriciclaggio: menzionato nell'ordinanza di riesame ma il ricorso di cassazione qui riguarda i soli capi 1 e 2; la Corte ha richiamato che la contestazione era presente ma non era oggetto principale del ricorso
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento delle doglianze di cassazione (violazione di legge e manifesta illogicita' della motivazione); la Corte ha valutato tali censure alla luce dei limiti del sindacato di legittimita'
art. 192 c.p.p.
Regole sulla valutazione delle prove intercettate; richiamato nel quadro delle censure mosse alla lettura delle conversazioni
art. 273 c.p.p.
Parametro sulla gravita' indiziaria necessario per misure cautelari; la Corte ha confermato che l'insussistenza puo' essere rilevata in cassazione solo per violazione di norme o manifesta illogicita'
art. 274 c.p.p.
Esigenze cautelari; la corte ha ritenuto inammissibile e generico il motivo che lamentava carenza di motivazione su questo punto, anche perche' non specificamente dedotto in sede di merito
art. 292 c.p.p.
Requisiti formali della decisione di riesame; il Collegio ha richiamato che la motivazione del riesame deve conformarsi al modello dell'art. 546 c.p.p. con adattamenti
art. 546 c.p.p.
Modello di motivazione cui attenersi per le decisioni cautelari; richiamato come parametro di struttura motivazionale
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma procedurale che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà; applicata per comunicare l'esito al carcere dove il ricorrente e' detenuto
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato sulla valutazione degli indizi e delle intercettazioni e' limitato: non e' consentito rinnovare la valutazione di merito o proporre una semplice diversa lettura degli stessi fatti; occorre denunciare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione
- Le censure generiche o non sviluppate su punti decisivi (es.: elemento soggettivo o esigenze cautelari) sono spesso inammissibili; vanno formulate con riferimento preciso alle parti dell'atto e alle norme violate
- Per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) utile e' dimostrare non solo la parvenza formale della titolarita', ma anche indizi concreti di gestione di fatto e, laddove contestato, la provenienza delle risorse e la finalita' di eludere misure di prevenzione; tuttavia anche indizi circostanziali, correttamente collegati, possono essere ritenuti sufficienti dal giudice del merito
- Quando si contesta la carenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e' importante aver sollevato e documentato tali censure nei gradi di merito: l'omessa deduzione specifica davanti al tribunale del riesame puo' rendere inammissibile il motivo in Cassazione
- Le decisioni del riesame devono contenere una motivazione strutturata secondo i parametri procedurali (art. 292 e 546 c.p.p. adattati); ma la Corte di legittimita' interviene solo per carenze manifeste o per violazioni normative formali
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