Cassazione Civile, Ordinanza n. 29271/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi notificati dall'amministrazione finanziaria a più contribuenti, in rettifica, ai fini dell'imposta di registro, del valore di un immobile compravenduto tra loro. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva deciso la lite. Nel corso del giudizio di legittimità alcuni dei ricorrenti hanno depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, producendo la domanda di definizione, la ricevuta di trasmissione e la quietanza del pagamento della prima rata. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti normativi per dichiarare l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata depositata dai ricorrenti e, richiamando la disciplina della legge n. 197 del 2022 come modificata, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che, in presenza del deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza, e che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non risulta una decisione sul merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
definizione agevolata delle controversie pendenti
La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata come causa di estinzione del processo se il contribuente deposita presso il giudice copia della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento consente la declaratoria di estinzione del giudizio con ordinanza, con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
diniego della definizione agevolata
La Corte richiama il regime dell'eventuale diniego della definizione e la sua impugnabilità, nonché il collegamento con la revocazione del provvedimento di estinzione nei processi già dichiarati estinti.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri
La Corte menziona la regola dell'efficacia estensiva della definizione perfezionata da un coobbligato anche nei confronti degli altri coobbligati.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita nel giudizio pendente la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine stabilito, il giudice deve dichiarare estinto il processo senza esaminare il merito della controversia.
- La disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie opera come causa processuale di estinzione, subordinata al perfezionamento degli adempimenti documentali e di pagamento richiesti dalla legge.
- L'eventuale diniego dell'amministrazione alla definizione agevolata segue un autonomo regime di impugnazione e, nei processi già estinti, costituisce motivo di revocazione del provvedimento estintivo.
- Le spese del giudizio definito con estinzione per adesione alla procedura agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.
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