Ordinanza n. 119/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della circolare dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza del -OMISSIS- nella parte in cui risulta ostativa della nomina in deroga di un insegnante di sostegno in favore del minore ovvero della relativa istanza rivolta alla scuola in data -OMISSIS-; degli atti connessi e/o collegati, antecedenti e/o conseguenti; degli atti e verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap, ad oggi ignori, che non tengono conto della situazione di handicap in cui versa il minore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Circolare dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza e atti connessi, ritenuti ostativi alla nomina in deroga di un insegnante di sostegno; atti del GLO asseritamente non rispondenti alla situazione di handicap del minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la circolare dell’Ufficio scolastico regionale e gli atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare, nella parte in cui sarebbero ostativi alla nomina in deroga di un insegnante di sostegno per il minore, nonché gli atti e verbali del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione ritenuti non adeguatamente rappresentativi della situazione di handicap. L’amministrazione ha depositato un successivo provvedimento con cui l’istanza dei genitori è stata accolta, assegnando al minore un docente di sostegno per 9 ore settimanali, e ha sostenuto che tale misura, pur inferiore alle 18 ore richieste, fosse conforme all’ultimo PEI adottato. Il giudice ha ravvisato il fumus boni iuris perché il PEI era riferito all’anno scolastico 2024/2025 e non considerava le sopravvenienze indicate nel ricorso, relative sia alla condizione di disabilità, documentata dal verbale INPS, sia all’andamento scolastico dell’alunno, documentato dalla relazione della coordinatrice di classe.
La decisione
L’istanza cautelare è stata accolta. Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, la valutazione delle esigenze di sostegno non poteva fondarsi su un PEI risalente, non aggiornato rispetto alle sopravvenienze riguardanti la condizione di disabilità e il rendimento scolastico. È stato quindi disposto che il GLO si riunisca per elaborare un PEI aggiornato e che l’amministrazione provveda conseguentemente sulle esigenze del minore. Nel riesercizio del potere, l’amministrazione dovrà considerare che la natura non grave dell’handicap non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per negare la nomina dell’insegnante di sostegno. L’assegnazione già disposta, sebbene limitata a 9 ore settimanali rispetto alle 18 richieste, ha giustificato la compensazione delle spese. È stata fissata l’udienza pubblica per il 1° luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta mediante una misura conformativa diretta all’aggiornamento del PEI e al successivo riesercizio della valutazione amministrativa.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei genitori.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa, unitamente alla disciplina nazionale, per la protezione dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze di sostegno scolastico non può fondarsi su un PEI risalente quando siano sopravvenuti elementi rilevanti relativi alla condizione di disabilità o all’andamento scolastico dell’alunno; in tal caso il GLO deve elaborare un PEI aggiornato prima della determinazione definitiva sulle ore di sostegno.
- Nella riedizione della valutazione sulle esigenze di sostegno, la natura non grave dell’handicap non può costituire, di per sé sola, una ragione sufficiente per negare la nomina dell’insegnante di sostegno.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre una misura conformativa consistente nella riunione del GLO, nell’aggiornamento del PEI e nel successivo riesercizio del potere amministrativo, anziché determinare direttamente il numero delle ore di sostegno.
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