Cassazione Penale, Sentenza n. 7955/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cisse Leme impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina (27/02/2023), confermativa della condanna del Tribunale di Patti per i reati di falso e ricettazione. Lamentava in primo luogo la violazione di legge per avere il giudice di appello negato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della L. 689/1981, motivando il diniego con considerazioni sulle sue difficili condizioni economiche e quindi, a suo avviso, su base discriminatoria. In secondo luogo censurava il fatto che la conversione fosse ritenuta preclusa in ragione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale previsto dall'art. 58 L. 689/81 come modificato dal d.lgs. 150/2022, modifica entrata in vigore dopo il deposito dell'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mera riproposizione di doglianze già svolte con argomentazioni generiche in appello, richiamando la giurisprudenza che esclude la censura non specificamente motivata. Ha ritenuto applicabili le norme sulla inammissibilità per motivi generici (artt. 591 e 581 c.p.p.) e ha confermato l'indirizzo secondo cui tale vizio può essere rilevato anche in sede di cassazione (art. 591, comma 4). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art.23, comma 8 (convertito nella L. 176/2020) e modifiche intervenute
Stabilisce la possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto nelle condizioni emergenziali indicate; qui è riferito al fatto che il procedimento in Corte di cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto.
Legge n.689/1981, art.58
Regola la conversione delle pene detentive in pene pecuniarie e la disciplina della sospensione condizionale; nella controversia si discuteva se il riconoscimento della sospensione condizionale integrasse una causa ostativa alla conversione.
Decreto Legislativo n.150/2022
Modifica l'art.58 della L. 689/1981; nel caso si è rilevato che la modifica è intervenuta dopo il deposito dell'atto di appello, con implicazioni sulla sua applicabilità retroattiva/procedurale.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità dell'appello quando i motivi sono generici; invocata come parametro per valutare la genericità delle censure riproposte in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c) e comma 4
Stabiliscono l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici e autorizzano la rilevazione della genericità anche in sede di cassazione; applicati per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione generico e meramente assertivo è terreno di inammissibilità: in appello e in cassazione le censure devono essere sviluppate con argomentazioni concrete e riferimenti di fatto/diritto.
- La semplice invocazione della conversione della pena senza motivazione specifica e valutazioni sul caso concreto non è sufficiente; il giudice può dichiarare inammissibile la richiesta.
- Le modifiche normative intervenute dopo il deposito di atti processuali possono sollevare questioni di applicabilità e retroattività; è necessario valutare se la nuova normativa sia applicabile al rapporto processuale o alla fase procedimentale in corso.
- Il riconoscimento di benefici (es. sospensione condizionale) può incidere sulla possibilità di conversione della pena, ma la rilevanza dipende dall'interpretazione normativa e dal momento di entrata in vigore delle modifiche legislative.
- In cause penali è importante documentare e motivare con precisione le circostanze personali (es. condizioni economiche) quando si chiede misure alternative alla pena: l'affermazione generica di disagio economico difficilmente supera il vaglio di ammissibilità e merito.
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