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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22324/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

NDOCI ha chiesto la misura dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 T.U. Stup. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta valutando l'abbandono della frequentazione del SERT, l'allontanamento dall'Italia per molti anni e il precedente diniego d'ingresso per pericolosità. Il ricorrente ha denunciato la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (sostenendo che l'avviso sarebbe dovuto essere notificato al domiciliatario indicato in Italia, il fratello, e non al difensore) e ha contestato la motivazione del rigetto in relazione all'esistenza di una abitazione e di un nucleo familiare disponibile ad ospitarlo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo (nullità della notificazione) ritenendo che la elezione di domicilio presso il fratello fosse valida ed efficace e che la notificazione dovesse essere eseguita a mani del domiciliatario. La cancelleria aveva restituito l'atto come ineseguito e lo aveva notificato al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; ciò è stato ritenuto erroneo. La nullità, qualificata di regime intermedio e tempestivamente eccepita, travolge il provvedimento impugnato. Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per sanare la nullità dando nuovo avviso al domiciliatario e fissando una nuova udienza. Sul merito della concessione dell'affidamento in prova la Corte non si è pronunciata.

Norme richiamate

  • art. 94 T.U. stupefacenti

    Norma invocata come titolo per ottenere la misura dell'affidamento in prova in casi particolari; tuttavia il giudizio di merito non è stato esaminato a causa della nullità procedurale rilevata.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La cancelleria aveva proceduto alla notificazione ex art. 161, comma 4, al difensore. La Corte ha ritenuto che, essendo stato eletto domicilio presso un domiciliatario, la notificazione doveva essere eseguita a mani del domiciliatario e non poteva essere sostituita con la notifica al difensore; pertanto la notificazione è viziata.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferimento nella censura relativo alla normativa sulle nullità; dalla decisione emerge la qualificazione della nullità come relativa/intermedia, suscettibile di eccezione tempestiva.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza come base per l'annullamento con rinvio nei casi di nullità che incidono sul contraddittorio; la Corte ha disposto l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio per sanare la nullità e ristabilire il contraddittorio.

  • art. 677 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso tra le norme allegedamente violate, ma non è stata fornita un'interpretazione specifica nel dispositivo della sentenza.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020)

    La sentenza richiama che "l'elezione di domicilio si distingue dalla dichiarazione di domicilio perché, oltre al luogo, viene indicata anche la persona fiduciariamente prescelta per la ricezione degli atti" e il principio che nei casi di nullità che violano il contraddittorio si procede all'annullamento con rinvio.

    Si applicano i precedenti per affermare che il domicilio eletto impone la notifica al domiciliatario e che la violazione di tale regola, tempestivamente eccepita, determina l'annullamento del provvedimento con rinvio per ripristinare il contraddittorio.

Massime di principio

  • Se l'interessato ha eletto domicilio presso una persona (domiciliatario), la notificazione degli atti deve essere eseguita a mani del domiciliatario; la mera presenza fisica della persona indicata obbliga alla notifica a quella persona.
  • La notifica all'avvocato non sostituisce automaticamente la notifica al domiciliatario quando è stato eletto un domicilio presso una terza persona; una errata notificazione può determinare la nullità del procedimento.
  • La nullità relativa o di regime intermedio, se tempestivamente eccepita, può travolgere il provvedimento impugnato impedendo l'esame nel merito; il giudice di rinvio dovrà sanare la nullità e riaprire il dibattimento o fissare nuova udienza.
  • Quando la nullità incide sul principio del contraddittorio è obbligatorio annullare con rinvio per ripristinare le garanzie difensive, prima di esaminare eventuali questioni di merito.
  • In ricorsi per affidamento in prova ex art. 94 T.U. Stup. il giudice valuta anche elementi quali la partecipazione al SERT, la stabilità della residenza e la pericolosità; tuttavia tali valutazioni non possono precedere il corretto svolgimento del contraddittorio procedurale.

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