Cassazione Civile, Ordinanza n. 17401/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative alla fornitura di gas effettuata presso una struttura ricettiva gestita dalla controparte. La società utilizzatrice e il socio accomandatario avevano proposto opposizione, contestando la congruità dei consumi addebitati e ipotizzando un malfunzionamento del misuratore ovvero un errore nella rilevazione dei dati di consumo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che, a fronte della contestazione dell'utente, il fornitore non avesse provato il corretto funzionamento del contatore, mentre la verifica non poteva gravare sul distributore, estraneo al rapporto contrattuale. In Cassazione la società fornitrice ha dedotto: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per l'asserita genericità della contestazione dei consumi; omesso esame del fatto decisivo relativo alla richiesta di verifica del contatore al distributore e alla successiva sostituzione non eseguita dalla società utente; vizio motivazionale per mancato esame della specificità delle contestazioni e della prova dei consumi effettivi; violazione della disciplina di settore sul riparto di competenze tra fornitore e distributore, assumendo che la quantificazione dei consumi fosse di competenza del distributore e non del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il quarto motivo, ritenendo corretta l'affermazione secondo cui l'utente finale può opporre al somministrante il possibile malfunzionamento del misuratore, senza che rilevi il rapporto interno tra fornitore e distributore. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il primo e il terzo motivo, assorbendo il secondo, perché la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato sul vaglio dei consumi presumibili in rapporto a quelli fatturati e contestati, né aveva esaminato i documenti richiamati dalla ricorrente (compresa la consulenza di parte e la fattura successiva) ai fini della valutazione della specificità della contestazione e del riparto dell'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
In tema di contestazione dei consumi fatturati, il riparto dell'onere della prova va letto in modo da richiedere all'utente una contestazione compiuta e, una volta sollevata, al gestore una dimostrazione adeguata del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra dati rilevati e dati fatturati.
art. 115 c.p.c.
La decisione di merito deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite e valutare le contestazioni e i documenti rilevanti ai fini del decidere.
art. 1218 c.c.
Il contatore accettato consensualmente come meccanismo di contabilizzazione non esonera l'utente dal dover dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile, una volta che il creditore abbia azionato la pretesa di pagamento.
art. 2, comma 1, lett. n) e o), d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del distributore sulla quantificazione dei consumi, ma la Corte ne esclude la decisività ai fini del rapporto tra somministrante e somministrato.
Deliberazione AEEG n. 311/01 del 21 dicembre 2001
Invocata come disciplina di settore sul servizio di misura e sui rapporti tra operatori, ma non ritenuta idonea a escludere la legittimazione del fornitore a opporre il dato di consumo al cliente finale.
Delibera A.R.E.R.A. n. 229/2001
Richiamata a sostegno della tesi del ricorrente sul ruolo del distributore, senza incidere sul principio per cui l'utente finale deve rivolgersi al proprio somministrante.
Delibera A.R.E.R.A. n. 463/2016/R/com
Richiamata nel medesimo senso, ma non idonea a mutare il quadro del rapporto contrattuale rilevante nel giudizio.
Massime di principio
- Nel rapporto di somministrazione di gas, il contatore costituisce il meccanismo consensualmente accettato di contabilizzazione dei consumi; la pretesa creditoria del somministrante può essere contestata dall'utente deducendo il malfunzionamento dello strumento, ma la contestazione deve essere specifica e supportata da elementi idonei a rendere plausibile l'eccessività dei consumi addebitati.
- La rilevazione dei consumi mediante contatore non gode di una fede privilegiata: essa è assistita da una presunzione semplice di veridicità, superabile dalla contestazione dell'utente; a fronte di tale contestazione, il gestore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra dato rilevato e dato fatturato.
- Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, non è sufficiente allegare in astratto un possibile errore del distributore o del misuratore: il giudice deve valutare i consumi presumibili in relazione all'uso concreto del bene o del servizio, anche mediante il confronto con le pregresse abitudini di consumo e con i documenti prodotti dalle parti.
- Il rapporto interno tra fornitore e distributore non è opponibile all'utente finale: eventuali disfunzioni del misuratore o contestazioni tecniche vanno fatte valere dal somministrato nei confronti del somministrante, salva poi la regolazione dei rapporti tra operatori del settore.
- La motivazione di merito è viziata quando non affronta specificamente la contestazione dei consumi e non esamina i documenti rilevanti ai fini della verifica dei consumi presumibili e del corretto riparto dell'onere della prova.
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