Cassazione Civile, Ordinanza n. 31475/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento con cui un Comune contestava a due comproprietari l'insufficiente versamento dell'ICI relativa a tre unità immobiliari site nel territorio comunale, possedute al 50%. L'ente negava il riconoscimento dell'aliquota agevolata per abitazione principale su due unità e assoggettava a tributo ordinario la terza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, valorizzando anche un precedente giudicato relativo ad annualità precedenti. In cassazione il Comune deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante/apparente/illogica; (2) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere attribuito efficacia estensiva al giudicato esterno su annualità 2008-2010 quanto all'utilizzo degli immobili come abitazione principale; (3) omessa pronuncia sulla spettanza dell'agevolazione solo pro quota, dato che i due soggetti erano comproprietari al 50%; (4) violazione delle norme sull'ICI e sull'anagrafe, sostenendo che l'abitazione principale poteva essere riconosciuta solo all'immobile effettivamente adibito a dimora abituale e che l'altro immobile, non occupato, doveva restare imponibile. La Corte ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo limitatamente alla non estensibilità del giudicato ai periodi d'imposta successivi quando il requisito è fattuale e variabile, e ha accolto il quarto motivo affermando che, in caso di comproprietà e di destinazione ad abitazione principale soltanto di alcuni immobili, l'agevolazione spetta solo per la quota e solo per l'unità effettivamente destinata a tale uso, restando dovuta l'ICI ordinaria per l'altro fabbricato. Il terzo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo e ha respinto il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva riconosciuto ai contribuenti un'esenzione più ampia, è stata dunque annullata perché aveva indebitamente attribuito efficacia preclusiva al giudicato su annualità precedenti e aveva esteso l'agevolazione oltre i limiti della quota di possesso e della concreta destinazione ad abitazione principale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione solo apparente o per omessa pronuncia; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più sindacabile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per dedurre le violazioni di legge in tema di giudicato, ICI e criteri di esenzione
art. 2909 c.c.
il giudicato fa stato nei limiti oggettivi e temporali dei fatti dedotti; non si estende a elementi fattuali variabili per periodi d'imposta successivi
art. 8, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"; "si intende per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica"
la dimora abituale è requisito fattuale, con onere probatorio in capo al contribuente quando non coincida con la residenza anagrafica; l'agevolazione spetta pro quota a ciascun soggetto passivo in base alla destinazione concreta dell'immobile
art. 10, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'ICI ai fini della debenza del tributo ordinario
art. 1, comma 173, lett. b, L. 27 dicembre 2006, n. 296
ha inserito nella definizione di abitazione principale la presunzione relativa di coincidenza con la residenza anagrafica
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
richiamato in relazione alle risultanze anagrafiche rilevanti ai fini dell'abitazione principale
art. 8, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
se l'unità immobiliare costituisce abitazione principale per più comproprietari, la detrazione/esenzione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota; se lo è solo per alcuni, l'agevolazione non si estende a chi non vi dimora abitualmente
Massime di principio
- Il giudicato tributario si estende ai periodi d'imposta successivi solo per i fatti a efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale; non si estende a requisiti fattuali variabili come la dimora abituale o l'effettiva destinazione di un immobile ad abitazione principale.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta lamentarne l'insufficienza o la non condivisibilità.
- Ai fini dell'agevolazione per abitazione principale, la dimora abituale è un fatto che il contribuente deve provare se non coincide con la residenza anagrafica; una decisione riferita a un'annualità non cristallizza automaticamente il requisito per gli anni successivi.
- In caso di comproprietà, l'imposta e la relativa agevolazione devono essere rapportate alla quota di possesso e alla concreta destinazione dell'immobile: l'esenzione non può essere riconosciuta in modo integrale a chi non utilizza come abitazione principale il bene o una sua specifica unità.
- Se più unità immobiliari sono coinvolte e solo alcune sono effettivamente adibite ad abitazione principale, l'agevolazione opera solo per le unità e per i soggetti che soddisfano in concreto il requisito, mentre gli altri cespiti restano imponibili secondo le regole ordinarie.
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