Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/796

Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una nuova Agenzia ferroviaria europea dell’Unione, sostituendo l’assetto previgente e ampliandone sensibilmente le funzioni. L’Agenzia assume un ruolo centrale nel rilascio di autorizzazioni e certificati unici, nel coordinamento tecnico su sicurezza e interoperabilità, nella gestione di registri e nello sviluppo dell’ERTMS. Il testo disciplina inoltre governance, ricorsi interni, cooperazione con autorità nazionali, regime finanziario e controlli antifrode.

Istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, con attribuzione di compiti in materia di sicurezza, interoperabilità, autorizzazioni e monitoraggio del sistema ferroviario europeo unico.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, agli Stati membri e, per quanto previsto, ai richiedenti e titolari di autorizzazioni e certificati ferroviari, alle imprese ferroviarie, ai gestori dell’infrastruttura, agli organismi notificati, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, agli organismi investigativi nazionali e agli organismi rappresentativi del settore. Riguarda il sistema ferroviario dell’Unione, con particolare riferimento a sicurezza, interoperabilità, ERTMS, registri ferroviari, norme nazionali e certificazione del personale. Sono previste applicazioni specifiche per reti isolate o geograficamente/storicamente particolari e, in taluni casi, per reti limitate a un solo Stato membro; il regolamento è rilevante anche per i paesi terzi partecipanti sulla base di accordi specifici. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento (CE) n. 881/2004 è abrogato.

Regolamento (UE) 2016/796 – Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

Il regolamento istituisce una nuova Agenzia ferroviaria europea dell’Unione, in sostituzione dell’Agenzia già prevista dal regolamento (CE) n. 881/2004, per rafforzare in modo unitario sicurezza e interoperabilità del sistema ferroviario europeo. Il testo si inserisce nel quadro del quarto pacchetto ferroviario e accompagna l’attuazione delle direttive (UE) 2016/797 e 2016/798, attribuando all’Agenzia compiti molto più ampi, in particolare su certificazioni, autorizzazioni, ERTMS e monitoraggio delle autorità nazionali.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento risponde all’esigenza di sviluppare uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, nel quale sicurezza e interoperabilità siano trattate in modo coordinato. Nei considerando si sottolinea che la molteplicità delle norme nazionali, la diversità delle prassi amministrative e la frammentazione delle procedure di autorizzazione incidono negativamente su trasparenza, costi, tempi e parità di trattamento degli operatori, con effetti particolarmente penalizzanti per le nuove imprese e per le PMI.

Istituzione, personalità giuridica e obiettivi dell’Agenzia

L’Agenzia è qualificata come organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica e di piena capacità di agire negli Stati membri (artt. 2 e 3). Il suo obiettivo è contribuire allo sviluppo e al funzionamento efficace dello spazio ferroviario europeo unico, garantendo un elevato livello di sicurezza e interoperabilità e rafforzando la concorrenzialità del settore ferroviario. In particolare, l’Agenzia supporta tecnicamente l’attuazione del diritto UE elaborando un orientamento comune in materia di sicurezza e migliorando l’interoperabilità del sistema ferroviario.

Compiti generali: raccomandazioni, pareri, audit e valutazioni d’impatto

L’Agenzia dispone di un ampio ventaglio di atti non vincolanti e di supporto tecnico: raccomandazioni, pareri, documenti tecnici, relazioni di audit e linee guida (art. 4). Prima di formulare raccomandazioni e pareri, deve effettuare valutazioni d’impatto e, quando necessario, studi specifici; le attività devono essere programmate sulla base di un’analisi preliminare di necessità, soluzioni possibili e impatto sulle risorse (artt. 8 e 9).

L’Agenzia consulta le parti sociali quando i propri lavori incidono sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro, secondo il dialogo settoriale europeo, e consulta anche i rappresentanti dei passeggeri e dei clienti del trasporto merci, compresi i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta, quando i temi trattati li riguardano direttamente (artt. 6 e 7). I termini di risposta delle parti consultate sono di tre mesi.

Certificati di sicurezza unici e autorizzazioni dei veicoli

Uno degli assi portanti del regolamento è il trasferimento all’Agenzia di funzioni centrali in materia autorizzativa. Essa rilascia, rinnova, sospende, limita e revoca i certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie e le autorizzazioni all’immissione sul mercato dei veicoli e dei tipi di veicoli (artt. 14, 20 e 21). Per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, e in particolare per l’ERTMS, l’Agenzia adotta decisioni di approvazione prima delle gare d’appalto, al fine di garantire la conformità alle specifiche tecniche di interoperabilità e l’interoperabilità delle soluzioni tecniche (art. 22).

Quando il settore di attività o l’area di impiego è limitato a una sola rete o a reti situate in un unico Stato membro, il richiedente può scegliere se presentare la domanda all’Agenzia o all’autorità nazionale competente. Il regolamento mira così a ridurre costi, durata e rischio di discriminazioni, pur mantenendo la responsabilità ultima dell’Agenzia per le decisioni adottate.

Sportello unico e coordinamento tra Agenzia e autorità nazionali

L’Agenzia deve istituire e gestire uno sportello unico che funge da punto di ingresso per le domande, da piattaforma comune di scambio delle informazioni e da sistema di allarme rapido per individuare tempestivamente domande analoghe o connesse che richiedano decisioni coordinate (art. 12). Le specifiche tecniche e funzionali sono elaborate con la rete delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, e lo sportello unico deve essere operativo entro il 16 giugno 2019.

Se emergono domande parallele o analoghe, l’Agenzia informa i richiedenti, coordina il seguito con le autorità nazionali competenti e, se non si raggiunge una soluzione condivisa entro un mese dall’avvio del coordinamento, la questione è deferita alla commissione di ricorso.

Sicurezza ferroviaria, manutenzione e scambio di informazioni sugli incidenti

In materia di sicurezza, l’Agenzia formula raccomandazioni su indicatori comuni di sicurezza, metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza, oltre a raccomandazioni su altre misure di sicurezza e linee guida per il controllo delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura e degli altri soggetti regolati (art. 13). Sostiene inoltre il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, analizza eventuali misure alternative e coordina, su richiesta, la vigilanza nazionale (art. 15).

L’Agenzia coopera con gli organismi investigativi nazionali e promuove lo scambio di informazioni su incidenti, inconvenienti e quasi incidenti, al fine di sviluppare buone prassi a livello degli Stati membri (artt. 16-18).

Interoperabilità, STI e supporto agli organismi notificati

Sul versante dell’interoperabilità ferroviaria, l’Agenzia formula raccomandazioni alla Commissione sulle specifiche tecniche di interoperabilità, sui modelli di dichiarazione CE, sui registri e sulle loro revisioni, sui metodi accettabili di rispondenza, sulle deroghe e sui componenti critici per la sicurezza (art. 19). Svolge anche attività di supporto alla Commissione in caso di presunte carenze delle STI o di componenti di interoperabilità non conformi.

L’Agenzia sostiene gli organismi di valutazione della conformità notificati, elaborando orientamenti e linee guida e facilitando la cooperazione tra essi. È inoltre prevista la creazione di un gruppo specifico per l’ERTMS degli organismi notificati, con relazione annuale alla Commissione e valutazione biennale della procedura di valutazione della conformità (artt. 24 e 29).

Norme nazionali: esame, limitazione e graduale riduzione

Il regolamento rafforza il controllo sulle norme nazionali in materia ferroviaria. L’Agenzia esamina i progetti di norme nazionali e le norme esistenti notificate dagli Stati membri, di regola entro due mesi, con possibili proroghe fino a tre mesi e ulteriori estensioni solo in circostanze eccezionali e con accordo dello Stato membro interessato (artt. 25 e 26). Se l’esito è negativo, l’Agenzia emette un parere motivato e informa la Commissione; in caso di disaccordo, la Commissione può intervenire mediante atti di esecuzione chiedendo la modifica o l’abrogazione della norma.

È istituito un sistema informatico specifico per la notifica, la pubblicazione, la classificazione e lo stato di esame delle norme nazionali, nonché per la gestione degli strumenti di conformità nazionali accettabili. L’obiettivo complessivo è favorire una graduale riduzione delle norme nazionali e una maggiore trasparenza e uniformità regolatoria (art. 27).

ERTMS: autorità di sistema, compatibilità e implementazione

Il regolamento attribuisce all’Agenzia un ruolo centrale quale autorità di sistema per l’ERTMS. Essa mantiene, monitora e gestisce i requisiti dei sottosistemi, comprese le specifiche ETCS e GSM-R, definisce la procedura di modifica delle specifiche, tiene un registro delle richieste di modifica e cura la compatibilità tra versioni successive e precedenti (art. 28).

L’Agenzia deve inoltre assistere la Commissione nel monitoraggio dell’attuazione dell’ERTMS, facilitare il coordinamento lungo i corridoi transeuropei e i corridoi merci, e fornire monitoraggio tecnico dei progetti finanziati dall’Unione, compresa l’analisi dei documenti di gara quando ciò non comporti ritardi indebiti (art. 31). Vi sono anche compiti in materia di accreditamento dei laboratori ERTMS, con linee guida agli organismi di accreditamento e segnalazione delle non conformità (art. 32).

Monitoraggio delle autorità nazionali e degli organismi notificati

L’Agenzia controlla il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza mediante audit e ispezioni svolti per conto della Commissione (art. 33). Può formulare raccomandazioni correttive e, in caso di persistente dissenso o inerzia dello Stato membro, la Commissione può adottare misure appropriate entro i termini previsti.

Un analogo meccanismo vale per gli organismi di valutazione della conformità notificati: l’Agenzia può effettuare audit e ispezioni, elaborare relazioni e raccomandazioni, e informare la Commissione nei casi di mancata attuazione delle misure richieste. Le ispezioni non possono superare due giorni e possono essere preannunciate o non annunciate, secondo il caso (art. 34).

Monitoraggio del sistema ferroviario unico e relazioni periodiche

L’Agenzia raccoglie dati su incidenti e inconvenienti, tiene sotto osservazione i risultati globali in materia di sicurezza e interoperabilità e pubblica ogni due anni una relazione sui progressi compiuti nello spazio ferroviario europeo unico (art. 35). Su richiesta della Commissione può inoltre presentare relazioni sul livello di attuazione della normativa in uno specifico Stato membro e creare strumenti dedicati per un quadro generale dello stato di sicurezza e interoperabilità.

Registri, pubblicazione dei documenti e accesso pubblico

L’Agenzia istituisce e mantiene il registro europeo dei veicoli e il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, svolgendo la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati previsti dalle direttive 2016/797, 2016/798 e 2007/59/CE (art. 37). Il regolamento elenca numerosi documenti e registri che devono essere resi pubblici, tra cui dichiarazioni CE, licenze, certificati di sicurezza unici, relazioni di indagine, norme nazionali notificate, registri dei veicoli, dell’infrastruttura, dei soggetti responsabili della manutenzione e registri ERTMS e telematici.

L’Agenzia può pubblicare anche altri documenti utili, nel rispetto della protezione dei dati personali e delle esigenze di sicurezza. La trasparenza è quindi un principio strutturale dell’intero sistema.

Governance: consiglio direttivo, comitato esecutivo e direttore esecutivo

La governance è articolata su più livelli: consiglio direttivo, comitato esecutivo, direttore esecutivo e commissioni di ricorso (art. 46). Il consiglio direttivo comprende un rappresentante per ciascuno Stato membro e due rappresentanti della Commissione con diritto di voto, più sei rappresentanti delle parti interessate senza voto. Adotta il bilancio, il documento di programmazione, il regolamento interno, le procedure per visite e audit, le politiche antifrode e sui conflitti di interessi, gli orientamenti per gli accordi di cooperazione e i criteri di ripartizione dei diritti e corrispettivi (art. 51).

Il comitato esecutivo prepara le decisioni del consiglio e può assumere decisioni provvisorie in casi urgenti. Il direttore esecutivo, completamente indipendente, rappresenta legalmente l’Agenzia e ne cura la gestione quotidiana, l’esecuzione del bilancio, l’attuazione delle decisioni del consiglio e la predisposizione del documento di programmazione e della relazione annuale (artt. 53 e 54).

Commissioni di ricorso e tutela giurisdizionale interna

Le commissioni di ricorso sono istituite dal consiglio direttivo e composte da un presidente e due membri, con eventuali supplenti (art. 55). I membri devono essere indipendenti, privi di conflitti di interessi e non appartenenti al personale dell’Agenzia. Le regole di ricusazione ed esclusione sono dettagliate, e il regolamento prevede sia il ricorso contro le decisioni dell’Agenzia sia i ricorsi in carenza, oltre alla funzione arbitrale nei conflitti con le autorità nazionali preposte alla sicurezza (artt. 57-63).

Prima di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per l’annullamento di decisioni dell’Agenzia adottate in materia di autorizzazioni o certificati, occorre esperire i rimedi interni previsti dal regolamento (art. 63).

Regime finanziario e diritti/corrispettivi

Il bilancio dell’Agenzia è finanziato principalmente da un contributo dell’Unione e dai diritti e corrispettivi pagati dai richiedenti e titolari di autorizzazioni e certificati, oltre che da altri contributi e servizi (art. 64). Il bilancio deve essere in pareggio e la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina diritti, corrispettivi e condizioni di pagamento, in particolare per autorizzazioni, certificati di sicurezza unici, servizi e decisioni di approvazione ERTMS (art. 80).

Gli importi devono coprire il costo complessivo dei servizi, compresi i costi delle attività affidate alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, e devono essere fissati in modo trasparente, equo, uniforme e proporzionato, con attenzione a PMI e competitività del settore ferroviario.

Personale, privilegi, trasparenza, protezione dei dati e antifrode

Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, con misure specifiche di prevenzione dei conflitti di interessi (art. 67). Il direttore esecutivo è nominato per cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore massimo di cinque anni, e può essere rimosso dal consiglio direttivo su richiesta della Commissione o di un terzo dei membri (art. 68).

Si applicano il protocollo n. 7 su privilegi e immunità, le norme sul diritto di accesso ai documenti, la disciplina UE sulla protezione dei dati e le regole di sicurezza per informazioni classificate o sensibili (artt. 70, 77 e 78). L’Agenzia deve inoltre aderire alle misure antifrode e ai controlli OLAF, con possibilità per la Corte dei conti e l’OLAF di effettuare audit e verifiche sui beneficiari e sui contratti finanziati dall’Agenzia (art. 79).

Rapporti con Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali

L’Agenzia conclude accordi di cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza per l’attuazione delle funzioni di certificazione e autorizzazione, definendo i compiti, i tempi e la ripartizione dei diritti versati dai richiedenti (art. 76). Può anche cooperare con altre autorità e organismi competenti e condividere buone prassi.

Il regolamento consente la partecipazione di paesi terzi, in particolare dei paesi della politica di vicinato, dell’allargamento e dei paesi EFTA che abbiano accordi pertinenti con l’Unione. Sono possibili accordi di partecipazione con contributi finanziari e personale, anche senza diritto di voto nel consiglio direttivo (art. 75). L’Agenzia può inoltre rafforzare i rapporti con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi per promuovere la normativa ferroviaria dell’Unione (art. 44).

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

Il regolamento sostituisce l’Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004, alla quale succede in tutti i diritti, obblighi, contratti e passività (art. 83). I membri del precedente consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati, e i contratti di lavoro in essere continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

L’abrogazione del regolamento (CE) n. 881/2004 è espressamente prevista (art. 84). Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 85).

Disposizioni principali

Istituzione, natura e obiettivi dell’Agenzia

L’Agenzia è istituita come organismo dell’Unione con personalità giuridica (artt. 1 e 3). Il suo obiettivo è contribuire a uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, garantendo elevata sicurezza e interoperabilità e migliorando la concorrenzialità del settore (art. 2). Essa svolge, ove previsto dalle direttive (UE) 2016/797 e 2016/798, il ruolo di autorità dell’Unione per le autorizzazioni all’immissione sul mercato dei veicoli e dei tipi di veicoli e per i certificati di sicurezza unici.

Compiti di supporto tecnico e produzione di atti non vincolanti

L’Agenzia può adottare raccomandazioni, pareri, decisioni, relazioni di audit, linee guida e documenti tecnici (art. 4). Sviluppa supporto tecnico alla Commissione e alle autorità nazionali su STI, CSM, CST e CSI; formula raccomandazioni e pareri su sicurezza, interoperabilità e norme tecniche; può effettuare studi, valutazioni d’impatto e valutazioni ex post (artt. 8-10, 13, 19).

Sportello unico e coordinamento delle procedure autorizzative

L’Agenzia istituisce e gestisce uno sportello unico per la presentazione e il monitoraggio delle domande di autorizzazione di veicoli, tipi di veicoli e certificati di sicurezza unici, con funzione di punto di ingresso, piattaforma di scambio dati e sistema di allarme rapido (art. 12). Lo sportello unico deve essere operativo entro il 16 giugno 2019. In caso di domande simili o analoghe, l’Agenzia coordina le decisioni con le autorità nazionali e, se non si raggiunge una soluzione entro un mese, la questione è deferita alla commissione di ricorso.

Certificati di sicurezza unici e autorizzazioni dei veicoli

L’Agenzia rilascia, rinnova, sospende, modifica, limita e revoca i certificati di sicurezza unici (art. 14). Rilascia anche le autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli e di tipi di veicoli, con potere di rinnovo, modifica, sospensione e revoca (artt. 20 e 21). Per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, l’Agenzia verifica la conformità alle STI pertinenti e adotta una decisione di approvazione prima delle gare d’appalto per attrezzature ERTMS a terra (art. 22).

Sicurezza ferroviaria, manutenzione e incidenti

In materia di sicurezza ferroviaria l’Agenzia formula raccomandazioni su CSI, CSM e CST e su altre misure di sicurezza, e pubblica linee guida per l’attività delle autorità nazionali preposte alla sicurezza (art. 13). Supporta la Commissione nel sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, analizza eventuali misure alternative e sostiene la vigilanza delle autorità nazionali (art. 15). Coopera con gli organismi investigativi nazionali e promuove lo scambio di informazioni su incidenti, inconvenienti e quasi incidenti (artt. 16-18).

Interoperabilità ferroviaria, STI e supporto agli organismi notificati

L’Agenzia formula raccomandazioni su STI, modelli di dichiarazione CE, registri, metodi accettabili di rispondenza, deroghe alle STI, formazione e certificazione del personale di bordo e condizioni di lavoro del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali (art. 19). Sostiene gli organismi notificati nella valutazione di conformità e può facilitare la loro cooperazione, anche tramite un gruppo di coordinamento ERTMS (art. 24 e art. 29).

Norme nazionali: esame, valutazione e classificazione

L’Agenzia esamina entro due mesi i progetti di norme nazionali e le norme nazionali esistenti notificate dagli Stati membri; i termini possono essere prorogati fino a tre mesi, e ulteriormente solo in circostanze eccezionali con accordo dello Stato membro (artt. 25 e 26). In caso di valutazione negativa, emette un parere motivato e informa la Commissione; in caso di disaccordo la Commissione può adottare atti di esecuzione che chiedono modifica o abrogazione della norma. L’Agenzia gestisce inoltre un sistema informatico per notifica, pubblicazione, stato di esame e classificazione delle norme nazionali (art. 27).

ERTMS e interoperabilità tecnica dei sottosistemi

L’Agenzia agisce come autorità di sistema per l’ERTMS, mantenendo e gestendo i requisiti dei sottosistemi, le specifiche ETCS e GSM-R, e la procedura di gestione delle richieste di modifica (art. 28). Deve garantire compatibilità con le versioni precedenti, presidiare la stabilità delle specifiche e fornire linee guida e documentazione esplicativa. Può consigliare i richiedenti sulla compatibilità tecnica e operativa tra sottosistemi di bordo e di terra e gestire i rischi di incompatibilità, anche tramite arbitrato della commissione di ricorso (art. 30).

Monitoraggio, audit e ispezioni su autorità nazionali e organismi notificati

L’Agenzia controlla il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali preposte alla sicurezza mediante audit e ispezioni per conto della Commissione (art. 33). Può raccomandare misure correttive, con possibile intervento della Commissione in caso di inerzia o dissenso. Analogo sistema di monitoraggio vale per gli organismi di valutazione della conformità notificati, anche non accreditati, con relazioni di audit e ispezioni preannunciate o non annunciate (art. 34).

Monitoraggio dei progressi, trasparenza e registri

L’Agenzia raccoglie dati su sicurezza e interoperabilità, con il supporto di Eurostat, e pubblica ogni due anni una relazione sui progressi (art. 35). Gestisce o mantiene registri e banche dati europee sui veicoli, sui tipi di veicoli autorizzati, sulle licenze, sui certificati di sicurezza unici, sulle norme nazionali notificate, sui soggetti responsabili della manutenzione e sui registri ERTMS e telematici; molti documenti e registri devono essere resi pubblici, salvo motivi di sicurezza o riservatezza (art. 37).

Governance, consiglio direttivo, comitato esecutivo e direttore esecutivo

La struttura amministrativa comprende consiglio direttivo, comitato esecutivo, direttore esecutivo e commissioni di ricorso (art. 46). Il consiglio direttivo è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con la partecipazione senza voto di rappresentanti del settore ferroviario, dei passeggeri e dei clienti merci (art. 47). Il consiglio adotta il bilancio, il documento di programmazione, il regolamento interno, la strategia antifrode, le norme sui conflitti di interessi e i criteri per gli accordi di cooperazione e per la ripartizione dei diritti e corrispettivi; nomina il direttore esecutivo e i membri degli organi interni (art. 51).

Ricorsi interni e arbitrato

È istituito un sistema di ricorso dinanzi a commissioni di ricorso contro le decisioni dell’Agenzia relative a certificati e autorizzazioni, nonché contro le omissioni di provvedere nei termini (artt. 55-63). Il ricorso è di regola non sospensivo, salvo decisione motivata della commissione; la legittimazione, i termini e la revisione precontenziosa sono disciplinati in modo dettagliato. Le commissioni possono anche svolgere funzione arbitrale nei conflitti tra Agenzia e autorità nazionali preposte alla sicurezza.

Disposizioni finanziarie, diritti e corrispettivi

Il bilancio dell’Agenzia comprende contributo dell’Unione, eventuali contributi di paesi terzi, diritti per autorizzazioni e certificati, corrispettivi per servizi, pubblicazioni e formazione, nonché contributi volontari compatibili con indipendenza e imparzialità (art. 64). La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano diritti, corrispettivi e condizioni di pagamento; gli importi devono coprire i costi completi, compresi i costi delle autorità nazionali coinvolte, e tener conto di competitività, PMI, area di attività e area di utilizzo (art. 80).

Personale, privilegi, trasparenza e antifrode

Al personale si applicano lo statuto dei funzionari e il regime degli altri agenti; il direttore esecutivo è un agente temporaneo nominato per cinque anni, rinnovabile una sola volta fino a cinque anni (artt. 67-69). Si applicano il protocollo sui privilegi e immunità, il regolamento sull’accesso ai documenti e le norme UE sulla protezione dei dati; l’Agenzia deve pubblicare documenti e dichiarazioni di interesse, adottare misure di sicurezza per informazioni classificate e aderire alle regole OLAF e ai controlli antifrode della Corte dei conti (artt. 70, 77-79).

Relazioni esterne, paesi terzi e cooperazione con autorità nazionali

L’Agenzia può concludere accordi di cooperazione con autorità nazionali preposte alla sicurezza per l’attuazione delle funzioni di certificazione e autorizzazione, definendo ripartizione dei compiti, tempi e dei diritti pagabili dai richiedenti (art. 76). Può inoltre intrattenere rapporti con organizzazioni internazionali e paesi terzi e partecipare a tali attività nel quadro di accordi con l’Unione, incluse forme di partecipazione senza diritto di voto nel consiglio direttivo (artt. 44 e 75).

Entrata in vigore, abrogazione e disposizioni transitorie

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 85). Il regolamento (CE) n. 881/2004 è abrogato (art. 84), ma l’Agenzia subentra nei diritti, obblighi, contratti e passività della precedente Agenzia ferroviaria europea; i membri del consiglio e il direttore esecutivo nominati in base al regime previgente restano in carica fino alla scadenza del mandato, e i nuovi compiti di certificazione/autorizzazione devono essere assunti al più tardi dal 16 giugno 2019 (art. 83).

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviarisicurezza ferroviariainteroperabilitàagenzie dell’uediritto amministrativo dell’ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.