Sentenza n. 361/2026 - Genova, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo, per l’annullamento - della delibera della Giunta Comunale n. 291 del 21.12.2022, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 17.2.2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento - della delibera della Giunta Comunale n. 255 del 1°.12.2023, avente ad oggetto “Riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - Atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 - Proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, - del provvedimento in data 11.3.2024, recante indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure; - di ogni atto presupposto o consequenziale, ivi inclusa la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 1°.3.2024, avente ad oggetto “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere e atti comunali relativi al riordino, alla proroga tecnica e ai criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 291 del 21 dicembre 2022, avente a oggetto l'indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime, nonché gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 255 del 1° dicembre 2023, relativa al riordino delle concessioni, alla proroga tecnica delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2024 e all'espletamento delle procedure di affidamento. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento dell'11 marzo 2024, recante indicazioni per la presentazione delle istanze di concessione ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione, nonché la delibera della Giunta comunale n. 47 del 1° marzo 2024, relativa ai criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative assimilabili. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente il 2 febbraio 2026. Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere: sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità, ferma la necessità di regolare le spese. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina l'udienza camerale celebrata con modalità semplificate, nel cui ambito è stata trattata la controversia.
art. 36 cod. nav.
Richiamato nell'oggetto di uno degli atti impugnati, relativo alla presentazione dell'istanza di concessione demaniale marittima; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone pienamente dell'interesse a ricorrere e può dichiarare, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara tempestivamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice, non potendo rilevare d'ufficio la permanenza dell'interesse né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non esclude che il giudice debba comunque provvedere alla regolazione delle spese di lite.
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