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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29549/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era diretto ad impugnare la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco (rito abbreviato, 11/11/2022) nei confronti di Daniel Mainetti per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. L'imputazione si fondava sul fatto che, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di fissare la dimora e di non allontanarsi senza preventiva autorizzazione, Mainetti aveva fissato dimora a Colonno ma era stato identificato il 5/1/2021 presso l'abitazione di Mario Haxhija a Lecco, senza avere richiesto l'autorizzazione. I motivi di cassazione dedotti dal difensore contestavano la motivazione (vizio di illogicità o carenza) e l'erronea applicazione dell'art. 75 per presunta mancanza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in realtà, questioni di merito consistenti in una rivalutazione del materiale probatorio e pertanto precluse in sede di legittimità, anche alla luce della cosiddetta "doppia conforme" (sentenza di appello che si salda con quella di primo grado). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la violazione, apprezzabile e consapevole, delle prescrizioni accessorie previste per la sorveglianza speciale integra il reato di cui all'art. 75. Ha dichiarato inoltre preclusa l'analisi di eventuali censure sulla legittimità del decreto di prevenzione, poiché non tempestivamente dedotte. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, se apprezzabile e consapevole, integra il reato previsto da tale disposizione

  • art. 8, d.lgs. 159/2011

    Le prescrizioni accessorie previste dall'art. 8 hanno efficacia integrativa del precetto di cui all'art. 75 e la loro violazione può costituire il nucleo del reato

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), c.p.p.

    Grounds di cassazione invocate: vizio di motivazione (lett. e) e inosservanza/erronea applicazione di norme (lett. b); la Corte ne ha valutato l'ammissibilità e il merito alla luce dei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di trattazione dei motivi in cassazione rispetto a quanto devoluto, richiamato per la formulazione del ricorso nei limiti indicati

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Richiamata in relazione alla requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero in Cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o rivaluta il peso della prova: le doglianze che implicano una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità, soprattutto quando vi sia una "doppia conforme" tra primo e secondo grado
  • La violazione consapevole delle prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale integra il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011, indipendentemente dall'avviso orale o dal consenso del proprietario/conduttore dell'immobile che ospita il soggetto
  • Le questioni relative alla legittimità del provvedimento di prevenzione devono essere sollevate tempestivamente contro il decreto che ha disposto la misura e non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione se non dedotte nel gravame originario
  • Il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se macroscopico ed idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; minime incongruenze o diversa interpretazione dei medesimi elementi non sono sufficienti
  • Per la modifica della dimora imposta dalla sorveglianza speciale è necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità: la presenza senza autorizzazione presso domicilio altrui può integrare il reato anche se esibita una presunta autorizzazione del conduttore, salvo prova concreta dell'autorizzazione richiesta e accordata

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