Risposta n. 76 del 18/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il fatto che i soci svolgano parte prevalente dell’attività di sviluppo senza generare costi fiscalmente riconosciuti non è ostativo. Il reddito agevolabile andrebbe quindi determinato sottraendo ai canoni percepiti i costi diretti e indiretti fiscalmente riconosciuti, di competenza del periodo, con tracciatura contabile adeguata.
Patent box e determinazione del reddito agevolabile per software sviluppato in-house
Il quesito
La società chiede se, ai fini del patent box sul software concesso in licenza, la circostanza che gran parte dello sviluppo sia svolta dai soci senza costi fiscalmente riconosciuti impedisca l’agevolazione e se il reddito agevolabile debba essere calcolato come differenza tra royalties e costi deducibili di sviluppo.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, nel calcolo del reddito agevolabile, vadano inclusi tutti i costi fiscalmente deducibili connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del software, compresi quelli relativi alle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci devono fatturare alla società. La mancanza di costi contabilizzati per il lavoro dei soci non esclude l’agevolazione, ma tali costi rilevano solo se e nella misura in cui siano effettivamente sostenuti, imputati a conto economico e fiscalmente deducibili.
Patent box e software sviluppato internamente
L’interpello riguarda l’applicazione del regime Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento a un software sviluppato interamente in-house e concesso in licenza d’uso a terzi. Il tema centrale è la determinazione del reddito agevolabile quando l’attività di sviluppo è svolta anche dai soci della società senza che ciò generi costi iscritti in contabilità.
Fattispecie e contesto
Alfa S.n.c. svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software. Il programma informatico è sviluppato completamente internamente ed è concesso in licenza a soggetti terzi mediante un modello di licensing: la proprietà resta in capo ad Alfa e gli utenti ottengono soltanto il diritto d’uso dietro corrispettivo.
La società rappresenta che il software richiede continui aggiornamenti per via delle modifiche normative fiscali e delle esigenze di marketing. Lo sviluppo è documentato in modo scrupoloso ed è svolto in parte da due dipendenti, ma soprattutto dai soci. Proprio perché il lavoro dei soci non dà luogo a costi contabilizzati, la società segnala l’assenza di costi fiscalmente riconosciuti per quella componente dell’attività di sviluppo.
In sede di documentazione integrativa, l’istante precisa inoltre che:
- il software possiede le caratteristiche per essere considerato bene immateriale identificabile;
- il nexus ratio è pari a 1, perché il programma è sviluppato interamente all’interno, senza acquisto di licenze esterne;
- la società non appartiene a un gruppo e non controlla, né è controllata, direttamente o indirettamente da altre società.
Quesito del contribuente
La società chiede se, ai fini del calcolo del reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dell’attività di sviluppo sia svolta dai soci, senza costi fiscalmente riconosciuti, costituisca una causa ostativa all’agevolazione Patent Box.
Soluzione interpretativa proposta
Il contribuente richiama l’articolo 1, comma 41, della legge n. 190 del 2014, secondo cui il regime si applica a condizione che i soggetti opzionanti svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili, anche mediante contratti con università, enti di ricerca e organismi equiparati.
Richiama inoltre la circolare n. 11/E del 2016, che impone un adeguato sistema di tracciatura contabile o extracontabile per collegare attività di R&S, beni immateriali agevolabili e reddito agevolabile. Secondo l’istante, l’attività di ricerca e sviluppo può essere svolta direttamente dal titolare o da un mandatario.
Sulla base di tali premesse, la società sostiene che:
- svolge internamente e in Italia l’attività di ricerca e sviluppo relativa al bene immateriale, con il supporto di dipendenti e soci;
- dispone di un sistema di tracking dei costi che consente di tracciare sia i costi di sviluppo sia i ricavi da royalties;
- la mancata rilevazione di costi per l’attività svolta dai soci non dovrebbe impedire l’agevolazione.
Pertanto, ritiene che il reddito agevolabile debba essere calcolato come differenza tra i canoni percepiti per l’uso del software e i costi diretti e indiretti fiscalmente riconosciuti sostenuti per il suo sviluppo nel periodo d’imposta.
Normativa e prassi richiamate
L’istante richiama in particolare:
- l’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la circolare n. 11/E del 2016, con riferimento all’obbligo di tracciatura contabile o extracontabile e al collegamento tra attività di ricerca e sviluppo, beni immateriali e reddito agevolabile.
L’Agenzia, nel proprio parere, richiama il paragrafo 6.4 della circolare 7 aprile 2016, n. 11/E, secondo cui concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, nella misura in cui tali costi siano fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta secondo il TUIR.
Viene inoltre ricordato che, per valutare la deducibilità fiscale dei costi, è necessario che essi siano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza, salvo le eccezioni dell’articolo 109, comma 4, del TUIR, non rilevanti nel caso esaminato.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere è reso esclusivamente sulla base dei fatti rappresentati dal contribuente e non costituisce alcuna asseverazione sulla spettanza o sulla misura dell’agevolazione, restando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Nel merito, l’Agenzia afferma che, per determinare il reddito agevolabile, devono concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società e connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del software. Tra questi rientrano anche i costi relativi alle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo rese dai soci, che dovranno essere fatturate alla società e concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.
In sostanza, la circostanza che parte dell’attività di sviluppo sia svolta dai soci e non generi costi già iscritti in contabilità non è indicata come causa ostativa al Patent Box. Tuttavia, ai fini del calcolo dell’agevolazione, rilevano soltanto i costi effettivamente sostenuti, imputati a conto economico e fiscalmente deducibili.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che, nel caso di software sviluppato internamente e concesso in licenza, il reddito agevolabile Patent Box non si determina prescindendo dai costi di sviluppo, ma considerando tutti i costi deducibili correlati ai ricavi da sfruttamento del bene immateriale. Per la componente svolta dai soci, occorre quindi la relativa fatturazione alla società, così da renderne possibile la deduzione fiscale e il corretto computo nel reddito agevolabile.
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