Risposta n. 78 del 19/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeFatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie rese da un fisioterapista titolare di ambulatorio
Il quesito
Lo studio fisioterapico individuale può essere considerato struttura accreditata ed esonerata dalla fatturazione elettronica per tutte le prestazioni sanitarie, comprese quelle di massofisioterapia; in alternativa, se per le prestazioni di fisioterapia sussista l’obbligo di e-fattura e se le prestazioni mediche rese da medici chirurghi e fatturate dallo studio debbano essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria anziché fatturate elettronicamente.
Soluzione prospettata dal contribuente
Per il 2019 le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non devono essere fatturate elettronicamente tramite SdI, a prescindere dal soggetto che le eroga e dall’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; se invece il professionista si avvale di terzi che fatturano a lui il servizio reso, tali soggetti emettono fattura elettronica via SdI, salvo loro specifici esoneri. Resta comunque l’obbligo di documentare la prestazione con fattura elettronica extra SdI o in formato analogico nei casi di divieto o esonero.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia chiarisce che il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera in modo generalizzato e non dipende dal fatto che il soggetto sia o meno tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Le prestazioni fatturate da terzi al professionista, invece, seguono le regole ordinarie di fatturazione elettronica via SdI, salvo esoneri. Lo studio del fisioterapista, quindi, non deve emettere e-fattura per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, ma deve comunque documentarle con fattura extra SdI o analogica.
Fatturazione elettronica fisioterapisti
L’interpello riguarda il regime di fatturazione delle prestazioni sanitarie rese da un fisioterapista titolare di un ambulatorio autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in diverse discipline mediche. Il tema centrale è il coordinamento tra divieto di fatturazione elettronica, obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria e modalità di documentazione delle prestazioni rese a persone fisiche.
Fattispecie e contesto
L’istante dichiara di essere un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, con titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia dal Ministero della salute e idoneo all’iscrizione all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione. È inoltre titolare di un ambulatorio fisioterapico autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche, diretto da un direttore sanitario.
Il contribuente descrive una struttura che presta sia servizi fisioterapici sia prestazioni mediche effettuate da medici chirurghi, come ad esempio ecografia, e chiede chiarimenti sulla corretta modalità di fatturazione.
Quesito del contribuente
L’istante chiede, in sostanza, se lo studio di fisioterapia individuale possa:
- essere considerato come struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari, con conseguente esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni mediche, incluse quelle di massofisioterapia;
- oppure se debba applicarsi l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni di fisioterapia e, in tal caso, se le prestazioni mediche rese da medici chirurghi e fatturate dallo studio debbano essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria per la compilazione del modello 730 precompilato, con esclusione dalla fatturazione elettronica.
Soluzione interpretativa del contribuente
L’istante non formula una propria soluzione interpretativa.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha previsto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in tema di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI);
- l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, che estende il divieto anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia, per il 2019 le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite SdI. Il divieto opera indipendentemente:
- dal soggetto che eroga la prestazione, che sia persona fisica, società o altro soggetto;
- dall’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
L’Agenzia precisa inoltre che, quando il soggetto che eroga la prestazione si avvale di terzi che fatturano il servizio a lui e non direttamente all’utente, tali terzi emettono fattura elettronica via SdI, salvo che ricorrano per essi specifici esoneri previsti dalla normativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il parere reso è sostanzialmente di conferma del divieto generalizzato di e-fattura per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. In particolare:
- le prestazioni sanitarie rese direttamente al paziente non devono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI;
- ciò vale sia per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sia per quelli non tenuti a tale invio;
- se invece il servizio è acquistato da terzi dal professionista o dalla struttura, la fatturazione verso il professionista segue le regole ordinarie e, in assenza di esonero, avviene in formato elettronico via SdI;
- nei casi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, oppure di esonero, resta l’obbligo di documentare la prestazione con fattura elettronica extra SdI oppure in formato analogico.
Conclusioni operative
Per lo studio del fisioterapista, la conclusione operativa è che le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche non vanno fatturate elettronicamente tramite SdI. Non assume rilievo, ai fini del divieto, il fatto che lo studio sia o meno “struttura accreditata” né il fatto che le prestazioni siano di fisioterapia o massofisioterapia, purché si tratti di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Restano invece soggette a fatturazione elettronica le eventuali prestazioni fatturate allo studio da terzi che vi collaborano, salvo loro specifici esoneri. In ogni caso, la prestazione deve essere documentata con fattura extra SdI o in formato cartaceo/analogico quando l’e-fattura è vietata o esclusa.
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