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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1040/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva parzialmente accolto l'appello del Comune relativo ad avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2007-2011: la società contestava l'accertamento della maggiore superficie imponibile per fabbricati e aree (particelle catastali 191 e 994), deducendo l'assimilazione dei rifiuti prodotti a rifiuti urbani, l'esclusione o riduzione delle aree per produzione di rifiuti speciali smaltiti a proprie cure, l'errata quantificazione della superficie dei magazzini e la possibilità di ottenere riduzioni tariffarie per avviamento a recupero o per disservizio del servizio di raccolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondati i motivi dedotti. Ha confermato che: 1) il quadro normativo impone che l'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani da parte dei Comuni rispetti i criteri di qualità e, in via primaria, anche di quantità; in mancanza di legittima assimilazione comunale si applica la disciplina dell'art. 62 D.L.vo 15/11/1993 n.507 (TARSU) che ammette esclusione o riduzione solo per le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali e dietro preventiva denuncia del contribuente; 2) il diritto alla riduzione per avviamento a recupero è meramente proporzionale e va provato a consuntivo; 3) il diritto alla riduzione per disservizio non comporta esenzione ma richiede prova specifica del grave inadempimento del servizio. Nel caso concreto la ricorrente non ha adempiuto l'onere di preventiva denuncia ex art.70 TARSU e non ha provato i presupposti per le riduzioni invocate; inoltre la valutazione di merito sulle planimetrie e sulle prove è insindacabile in sede di legittimità salvo omesso esame di fatto decisivo, che non è risultato sussistente. Spese giudiziali a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU), art. 62, comma 3

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

    La norma consente esclusione o riduzione della superficie tassabile per le zone ove si formano rifiuti speciali smaltiti in proprio; tuttavia l'onere di allegare e provare la circostanza spetta al contribuente e la riduzione richiede preventiva denuncia all'ente impositore e, ove prevista, esercizio regolamentare da parte del Comune.

  • D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), art. 21, comma 2, lett. g

    l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento

    Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare rifiuti speciali ai rifiuti urbani; tale assimilazione deve rispettare criteri di qualità e, in prospettiva, anche di quantità, perché l'esercizio della privativa comunale e la gestione del servizio richiedono predeterminazione almeno astratta della quantità assimilabile.

  • D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, art. 49, comma 14

    sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

    Prevede una riduzione tariffaria proporzionale per i produttori che dimostrino l'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati; non determina esenzione automatica ma una riduzione provata a consuntivo.

  • D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), art. 238, comma 1 (richiamato)

    La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11

    Ha previsto l'introduzione della TIA 2 ma i provvedimenti attuativi non essendo stati adottati hanno lasciato in vigore in molti casi le discipline precedenti (TARSU/TIA1), con conseguente applicazione delle regole e dei regolamenti comunali vigenti nel periodo transitorio.

  • D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, art. 7

    metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani

    Stabilisce criteri per la determinazione della tariffa di riferimento e prevede che la dimostrazione dell'avviamento al recupero consenta una riduzione, non l'esenzione; può essere applicato nella fase transitoria anche ai fini della TARSU.

  • Disposizioni CIPE 27 luglio 1984 (deliberazione)

    criteri tecnici per l'assimilazione dei rifiuti per qualità e quantità

    Costituiscono riferimento tecnico-regolamentare per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del codice ambientale; i Comuni devono tenerne conto nell'esercizio della potestà regolamentare.

  • D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, art. 70

    Imposta al contribuente l'obbligo di denuncia (segnalazione) all'ente impositore dei dati rilevanti per la determinazione della superficie imponibile: il mancato adempimento impedisce di ottenere retroattivamente l'esclusione delle aree in giudizio.

  • D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, art. 59

    Prevede la possibilità di riduzione della tassa per carenza o irregolare svolgimento del servizio di raccolta; questa non comporta esenzione e richiede prova specifica e circostanziata del disservizio da parte del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente il motivo di cassazione per omesso esame di fatto decisivo; tuttavia la Corte non sindaca la valutazione di merito sulle prove salvo che emerga omesso esame di fatto storico decisivo risultante dagli atti.

Massime di principio

  • Se il Comune ha deliberato l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la delibera deve rispettare criteri di qualità e, preferibilmente, anche di quantità; in mancanza l'assimilazione può essere disapplicata e si applica la disciplina delle superfici tassabili prevista per i rifiuti speciali (art.62 TARSU).
  • Il contribuente che pretende l'esclusione di aree dalla base imponibile per produzione di rifiuti speciali deve presentare la preventiva denuncia all'ente (art.70) e provare la delimitazione e le caratteristiche delle aree; la mancata denuncia impedisce normalmente il riconoscimento dell'esclusione in sede giudiziale.
  • L'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati dà diritto a una riduzione tariffaria proporzionale, da dimostrare a consuntivo mediante documentazione idonea (non a un'automatica esenzione).
  • Il disservizio nel servizio di raccolta non determina esenzione dall'imposta ma può giustificare una riduzione solo se provato specificamente (periodo, zona, tipologia del disservizio) dal contribuente.
  • Le questioni di fatto (valutazione di planimetrie, attendibilità documentale, quantificazione delle superfici) sono riservate al giudice di merito e non sono rivedibili in Cassazione se non per omesso esame di fatto decisivo; pertanto è essenziale documentare e sottoporre correttamente tali elementi già a livello di primo grado e nell'istruttoria.

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